Autoriciclaggio. Acquisto di immobili e più operazioni bancarie? Niente esimente

Pubblicato il 06 febbraio 2023

In materia di autoriciclaggio, la clausola di non punibilità di cui al quarto comma dell’articolo 648 ter1 del Codice penale, non opera a favore dell’autore di varie fattispecie di delitto presupposto che, percepiti profitti illeciti in denaro, effettui sia operazioni di movimentazione bancaria sia plurimi acquisti di beni mobili ed immobili anche allo stesso intestati.

E' sulla base di tale principio che la Corte di cassazione, con sentenza n. 4855 del 3 febbraio 2023, ha confermato la decisione di merito, affermativa della penale responsabilità di due imputati per il delitto di autoriciclaggio, in relazione a una pluralità di operazioni realizzate con il denaro provento del traffico di stupefacenti.

I due accusati si erano rivolti alla Suprema corte invocando l'operatività della causa di non punibilità di cui al quarto comma dell'art. 648-ter1 del Codice penale.

L'esimente in questione, in particolare, esclude l'assoggettamento a pena per coloro che destinino il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal reato presupposto alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Reato di autoriciclaggio, operatività esimente 

Secondo gli Ermellini, l'operatività di tale esimente è circoscritta alle sole situazioni in cui il denaro o gli altri beni non siano dallo stesso autore in qualche modo impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, ma vengano da questo direttamente utilizzati, senza il compimento di un'attività concretamente di ostacolo dell'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si tratterebbe, infatti, di una "non punibilità" che può essere spiegata ponendo l'attenzione sull'interesse tutelato: in caso di mera utilizzazione o godimento personale dei beni di provenienza delittuosa non si verificherebbe quella contaminazione dell'ordine economico legale, che costituisce il bene giuridico tutelato dalla medesima disposizione.

La Corte ha richiamato, sul punto, quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di autoriciclaggio ed applicazione della richiamata ipotesi di non punibilità: essa è integrata solo nel caso in cui l'agente utilizzi o goda dei beni provento in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente la loro provenienza delittuosa.

Deve infatti ritenersi che, con il testo dell'art. 648 ter1 cod.pen., il legislatore italiano "abbia inteso perseguire, mediante l'utilizzo delle ampie locuzioni citate (attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative), qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa all'interno del circuito economico legale".

I richiamati criteri interpretativi sono stati applicati anche alla vicenda in esame e sulla base degli stessi la Cassazione ha ritenuto di dover respingere le doglianze sollevate dai due imputati in sede di legittimità.

Nella specie, infatti, erano emersi:

Tutti elementi, questi, utili per ritenere che l'attività svolta avesse assunto natura finanziaria e speculativa e che la stessa, essendo priva della finalità di utilizzo contingente, risultasse punibile quale complessa attività di autoriciclaggio.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

Piano Transizione 4.0: al via la compensazione. Ok ai nuovi modelli

29/04/2024

Riders: un cambio di passo con la direttiva UE?

29/04/2024

Sede trasferita in altro Stato membro? Norme italiane inapplicabili

29/04/2024

Lotta al lavoro sommerso, arriva la task force istituzionale

29/04/2024

Contraddittorio preventivo, gli atti esclusi

29/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy