Reato di depistaggio e frode in processo penale

Pubblicato il 19 luglio 2016

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale, modifichi il corpo del reato o lo stato dei luoghi, o affermi il falso o neghi il vero ovvero taccia ciò che sa una volta che venga sentito dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in un procedimento penale, verrà punito con la reclusione da tre a otto anni.

Ciò salvo che il fatto costituisca più grave fattispecie.

E’ quanto prevede il nuovo reato di “Frode in processo penale e depistaggio” disciplinato nel novellato articolo 375 del Codice penale, per come introdotto dalla Legge n. 133 dell’11 luglio 2016, approvata il 5 luglio scorso, in sostituzione dell’attuale articolo relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale.

Nella medesima Legge, viene previsto che qualora il fatto del depistaggio venga commesso attraverso condotte di distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena viene aumentata da un terzo alla metà.

Interdizione perpetua dai pubblici uffici

Nel testo sono disciplinate anche ulteriori situazioni di aumento o diminuzione della pena nonché la previsione secondo cui la condanna alla reclusione superiore a tre anni per il reato in oggetto comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La Legge n. 133/2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, per entrare in vigore a partire dal 2 agosto 2016.

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