Reato di omesse ritenute: verifiche a campione non sufficienti

Pubblicato il 17 settembre 2020

Nel testo della sentenza n. 25988 del 15 settembre 2020, la Terza sezione penale della Cassazione si è pronunciata sul delitto di omesso versamento di ritenute certificate e relativa configurabilità.

Verifica su tutte le certificazioni, no a campione

Ha quindi ricordato come, al fine di verificare se il menzionato reato possa dirsi integrato, non sia sufficiente la sola verifica "a campione" delle certificazioni rilasciate ai sostituiti, per pervenire ad una valutazione presuntiva dell'entità dell'inadempimento.

E’ infatti è necessario che la verifica investa complessivamente tutte le certificazioni in oggetto, al fine di accertare se l'omesso versamento superi la soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice.

Nella decisione, gli Ermellini hanno anche richiamato la recente pronuncia a Sezioni Unite n. 24782/2018, ai sensi della quale, in materia di omesso versamento delle ritenute ed alla luce della modifica apportata dall'art. 7, D.lgs. n. 158/2015, all'art. 10-bis, D.lgs. n. 74/2000 - che ha esteso l'ambito di operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro, c.d. mod. 770 - deve ritenersi che, per i fatti pregressi, ai fini della prova del rilascio al sostituito delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione mod. 770.

Questi principi sono stati enunciati nell’ambito di un procedimento penale in cui l’imputato era stato condannato, nel merito, per il reato di omesse ritenute certificate.

Condanna annullata, reato estinto per prescrizione

La decisione è stata ribaltata dalla Suprema corte, sul rilievo dell’estinzione del delitto per prescrizione, alla luce del decorso del termine prescrizionale di sette anni e mezzo dalla data di commissione del reato.

In proposito, i giudici di Piazza Cavour hanno ricordato che la prescrizione dei reati maturata nel corso del giudizio di legittimità è rilevabile a condizione che il ricorso, almeno in parte, sia ammissibile e sempre che non risulti dagli atti la prova evidente che il fatto non sussiste, non è stato commesso dall'imputato o non costituisce reato.

Evidenza della prova che, nella specie, non è stata ritenuta sussistere.

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