Reato sopraelevare senza permesso

Pubblicato il 28 maggio 2016

Costituisce attività penalmente rilevante la realizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di interventi di sopraelevazione su un preesistente edificio abusivo, in assenza delle dovute autorizzazioni.

Sopraelevazione non autorizzata Non è volume tecnico

Né detti interventi possono comprendersi nel novero dei c.d. volumi tecnici, per i quali si rendono necessari, nello specifico,  tre ordini di parametri: il primo, positivo,  di tipo funzionale al rapporto di strumentalità tra il manufatto e l’utilizzo della costruzione alla quale esso si connette; il secondo ed il terzo, negativi, da un lato collegati all'impossibilità di soluzioni progettuali  diverse, dall'altro, al rapporto di necessaria proporzionalità tra i volumi e le esigenze effettivamente presenti.

Per tali loro caratteristiche, i volumi tecnici non rientrano nel conteggio dell’indice edificatorio, poiché non generano carico urbanistico, hanno quale unico scopo quello di migliorare la funzionalità e salubrità delle costruzioni e sono privi di propria autonomia funzionale, anche potenziale.

Conseguentemente restano esclusi da tale novero, tutti quegli interventi che, come nella specie, assolvono funzioni complementari all'abitazione.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 22255 depositata il 27 maggio 2016.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy