Reato usare software duplicati

Pubblicato il 20 giugno 2008

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25104/2008, ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato da un professionista di Lecco nel cui studio erano stati reperiti dei software non originali. Il ricorrente aveva impugnato il patteggiamento sottoscritto innanzi al Gup sostenendo un'errata applicazione della legge - in quanto il professionista non avrebbe riprodotto il software per destinarlo al commercio ma si era limitato al suo utilizzo nello studio - e l'ingiusta attribuzione allo stesso di una responsabilità oggettiva. Secondo la Corte di legittimità, tuttavia, la detenzione e l'utilizzo di software illecitamente riprodotti negli studi professionali manifesta, di per sé, la sussistenza dell'art. 171 bis della r.d. 633 del 1941 come modificato dalla L. 248 del 2000 sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Perchè possa configurarsi tale reato è sufficiente il “fine del profitto” e non più quello di “lucro”, dovendosi considerare un'accezione più ampia della fattispecie che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ampliando i confini della responsabilità dell'autore.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassazione: sì al risarcimento per pause lavorative negate

20/08/2025

Interventi per barriere architettoniche, quando l'Iva ridotta?

20/08/2025

Nuovo schema di convenzione Inps per i medici fiscali: cosa cambia

20/08/2025

Assegno di Inclusione: istruzioni ministeriali per le domande di rinnovo

20/08/2025

Quando è possibile creare due Gruppi IVA in Italia

20/08/2025

Bando BRIC 2025: ecco come partecipare

19/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy