Recepimento della direttiva antiabuso in Gazzetta

Pubblicato il 04 gennaio 2019

Nella “Gazzetta Ufficiale” n. 300 del 28/12/2018 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 142 del 29 novembre 2018, che recepisce la direttiva UE antiabuso (2016/1164). Il decreto entra in vigore il 12 gennaio 2019.

Stati a fiscalità privilegiata: novità

Balzano agli occhi le regole di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata, non più contenute nella disciplina delle Cfc ma costituenti il nuovo articolo 47-bis del Tuir.

A seconda della natura della partecipazione posseduta, vengono indicati due diversi criteri:

In questa ultima ipotesi, si deve tenere conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti che svolgono analoga attività dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, anche se non incidono direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o riduzioni della base imponibile tali da ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite.

Il comma 2 dell'articolo fornisce le circostanze esimenti in presenza delle quali è possibile disapplicare la tassazione integrale.

E’ possibile dare prova che il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali: di fronte a ciò, avviene la detassazione dei dividendi del 50% per i soggetti Ires e, per le partecipazioni di controllo, il credito d'imposta indiretto.

E’ poi possibile dimostrare che dalla partecipazione non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato: di fronte a tale prova, si applica il regime ordinario previsto per gli utili non provenienti da Stati black list.

In questo caso è stato chiarito che la prova viene considerata valida quando, tra l'altro, gli utili distribuiti dalla partecipata abbiano subito una tassazione pari ad almeno il 50% di quella virtuale o nominale che avrebbero scontato in Italia.

Da più parti sono state sollevate critiche al nuovo sistema ideato in cui sono presenti alcune contraddizioni.

Interessi passivi

Il Dlgs 142/2018, pur non andando a rimaneggiare il principio fissato dall’art. 96 Tuir - l’eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli attivi è deducibile nei limiti del 30% del reddito operativo lordo – effettua delle specificazioni.

Si chiarisce che gli oneri assimilati agli interessi passivi sono quelli di natura finanziaria: precisa il nuovo articolo che si parla di interessi, attivi e passivi, qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa e per i quali tale qualificazione contabile sia confermata dai decreti ministeriali di coordinamento fra i principi contabili e il reddito d’impresa.

Di conseguenza, il limite del 30 per cento del ROL (risultato operativo lordo) va applicato anche agli interessi capitalizzati.

Viene, poi, previsto un diverso limite di deducibilità dell'eccedenza degli interessi passivi: essa è calcolata rispetto alla somma tra gli interessi attivi del periodo e l'eccedenza di interessi attivi riportata da periodi d'imposta precedenti, nei limiti del 30 per cento del ROl del periodo e del 30 per cento del ROL riportato da periodi precedenti.

Diversamente da quanto finora in vigore, il riporto dell’eccedenza di ROL nei successivi periodi d’imposta viene limitato a 5 anni.

Potrebbe sorgere qualche complicazione dal fatto che si deve calcolare il ROL con le regole fiscali anziché con quelle contabili.

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