Recesso del patto di prova. Non è applicabile la tutela contro i licenziamenti

Pubblicato il 13 dicembre 2018

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 3 dicembre 2018, n. 31159, ha affermato che, in caso di patto di prova ed espletamento di mansioni diverse, una volta accertata l'illegittimità del recesso, non si applicano le tutele previste contro i licenziamenti illegittimi, ma si ha eventualmente diritto alla prosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato ovvero il risarcimento del danno.

Tale sentenza si basa sulla considerazione che la dichiarazione di illegittimità del recesso nel periodo di prova, anche nel caso in cui il lavoratore abbia svolto mansioni diverse rispetto a quelle specificate nel patto di prova, non comporta che il rapporto di lavoro debba essere considerato come stabilmente costituito.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Piano Transizione 4.0: al via la compensazione. Ok ai nuovi modelli

29/04/2024

Riders: un cambio di passo con la direttiva UE?

29/04/2024

Sede trasferita in altro Stato membro? Norme italiane inapplicabili

29/04/2024

Lotta al lavoro sommerso, arriva la task force istituzionale

29/04/2024

Contraddittorio preventivo, gli atti esclusi

29/04/2024

Rimborso Iva trimestrale: scadenza

29/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy