La Corte di Cassazione, prima Sezione civile, interviene in modo decisivo sull’ambito di applicazione del diritto di recesso nelle società per azioni, ridefinendo il significato del “concorso alle deliberazioni” previsto dall’art. 2437, comma 1, c.c.
La Corte afferma che non basta analizzare il voto espresso (o non espresso) nella delibera finale: quando il recesso si collega a un’operazione complessa e unitariamente programmata, il socio che abbia contribuito, in qualunque fase, alla realizzazione del progetto non può poi invocare la propria mancata partecipazione alla deliberazione conclusiva per esercitare il recesso.
In pratica, con la sentenza n. 30133 del 14 novembre 2025, la Cassazione afferma che il “concorso” non è solo formale, ma sostanziale: partecipare agli atti preparatori, condividere le fasi prodromiche o contribuire all’avvio del progetto integra un coinvolgimento sufficiente a precludere il diritto di disinvestire.
La delibera finale rappresenta semplicemente l’ultimo passaggio di un percorso noto ai soci sin dall’origine e rispetto al quale chi vi ha preso parte non può legittimamente dissociarsi a posteriori.
La vicenda trae origine da una complessa operazione societaria che coinvolgeva più società appartenenti a due gruppi imprenditoriali, entrambe in una situazione finanziaria delicata. Nel gennaio 2012, le holding dei due gruppi stipularono un Accordo di Investimento finalizzato al risanamento e al rilancio delle rispettive società. L’operazione era articolata in più fasi tra loro strettamente collegate: un piano di risanamento attestato ex art. 67 l.fall., aumenti di capitale nelle società controllate, una ristrutturazione dell’indebitamento e, infine, una fusione per incorporazione che avrebbe riunificato le società in un unico soggetto.
Tutti i passaggi erano stati attentamente progettati e richiedevano il concorso dei soci, sia nelle scelte strategiche sia nelle deliberazioni assembleari necessarie a dare attuazione al piano. In particolare, alcuni aumenti di capitale - ritenuti essenziali per superare la crisi e propedeutici alla fusione - erano stati approvati con il voto favorevole proprio di quei soci che, in seguito, avrebbero contestato l’operazione.
Giunta alla fase conclusiva, il 25 ottobre 2013 l’assemblea convocata per deliberare la fusione approvò il progetto. Alcuni soci, però, non parteciparono alla votazione o si astennero, e subito dopo inviarono alla società le dichiarazioni di recesso, sostenendo di non aver “concorso” alla deliberazione finale e dunque di poter esercitare il diritto previsto dall’art. 2437 c.c.
La società incorporante reagì con un’azione giudiziaria, chiedendo al Tribunale di Bologna di dichiarare:
Secondo la società, quei soci avevano partecipato attivamente a tutte le fasi che avevano costruito l’operazione: erano presenti negli organi amministrativi, ne approvavano gli atti preparatori e avevano dato voto favorevole agli aumenti di capitale che rendevano la fusione non solo possibile, ma necessaria secondo il piano concordato fin dall’inizio. Il loro improvviso disallineamento al momento dell’ultima delibera — sosteneva la società — costituiva un comportamento contraddittorio e contrario a buona fede.
Da parte loro, i soci recedenti difendevano il proprio diritto, insistendo sul fatto di non aver espresso voto favorevole alla deliberazione di fusione e invocando perciò la lettera dell’art. 2437 c.c., che riconosce il recesso ai soci che “non hanno concorso alle deliberazioni”.
La controversia seguì il suo corso, passando attraverso la Corte d’Appello e approdando infine in Cassazione, dove si discusse non solo della buona fede dei soci recedenti, ma soprattutto del significato effettivo del “concorso” alla deliberazione quando questa rappresenta l’ultimo tassello di un’operazione complessa e unitariamente programmata.
La Corte di Cassazione dedica una parte significativa della sentenza 30133/2025 a chiarire come vada interpretato l’art. 2437, comma 1, c.c. dopo la riforma del diritto societario del 2003.
Il punto di partenza è la constatazione che la riforma ha radicalmente modificato la disciplina del recesso nelle società per azioni, superando l’impostazione restrittiva precedente.
Nella versione previgente dell’art. 2437:
Questa impostazione generava incertezze applicative e non teneva conto dell’evoluzione della realtà societaria.
Dopo la riforma del 2003, il nuovo art. 2437, comma 1, introduce una formula significativamente più ampia: “Hanno diritto di recedere (…) i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti (…)”.
Il legislatore del 2003 ha voluto:
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 30133 del 14 novembre 2025, affronta il tema del “concorso alle deliberazioni” con un approccio innovativo e sostanzialistico, superando l’idea che il concorso debba essere valutato solo sulla base del voto espresso nella singola assemblea.
Secondo la Corte, quando la deliberazione impugnata costituisce l’ultimo passaggio di un’operazione complessa, il concorso del socio non si esaurisce nella partecipazione alla votazione finale. Occorre considerare l’intera catena causale che ha condotto alla decisione definitiva.
Operazione complessa e nesso causale
Nel caso esaminato, la fusione approvata dall’assemblea non era un fatto isolato, ma il risultato finale di una serie di atti e scelte tra loro coordinate:
Tutti questi passaggi erano inscindibili: ognuno rappresentava la premessa necessaria per passare al successivo fino alla deliberazione di fusione.
La Cassazione chiarisce che un socio “concorre” alla deliberazione finale anche quando:
Se il socio ha causalmente contribuito all’operazione in qualunque suo momento significativo, non può poi considerarsi estraneo alla deliberazione conclusiva.
La Corte richiama persino il principio di causalità dell’art. 41 c.p. per spiegare che la deliberazione finale è un effetto non isolabile: si realizza grazie a una pluralità di cause concorrenti, e tra queste rientrano anche le scelte pregresse del socio che poi tenta di recedere.
La conseguenza è netta:
Il concorso non richiede:
Basta aver partecipato a uno degli atti che hanno dato forma e sostanza al progetto complessivo.
La Corte segnala anche che sarebbe contrario a buona fede consentire ad un socio di:
Il recesso, infatti, non è previsto per consentire manovre strategiche o ripensamenti opportunistici, ma per tutelare chi non ha realmente partecipato alla formazione dell’operazione.
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