Recidiva dopo depenalizzazione

Pubblicato il 24 novembre 2016

Secondo la Corte di cassazione, per i fatti commessi dopo l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 8/2016 (Disposizioni in materia di depenalizzazione), la recidiva è integrata non più solamente quando risulti il precedente giudiziario specifico bensì anche solo quando vi sia una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata.

La conclusione in esame è contenuta nel testo della sentenza di Cassazione n. 48779 del 17 novembre 2016, pronunciata in materia di reati trasformati in illeciti amministrativi per i quali sono previste ipotesi aggravate fondate sulla recidiva escluse dalla depenalizzazione (nella specie, la contestazione riguardava la contravvenzione di guida senza patente).

Sul punto, la Suprema corte ha, altresì, precisato che, ai fini della qualificazione dell’illecito costituito dalla guida di veicolo senza patente, commesso anteriormente al vigore del Decreto legislativo n. 8/2016, la recidiva ricorre quando sia intervenuto, nel biennio precedente al fatto, l’avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie.

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