Recidiva qualificata tra le aggravanti ad effetto speciale

Pubblicato il 03 febbraio 2021

Come va inteso il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale, contenuto nell'art. 649-bis cod. pen. ai fini della procedibilità d'ufficio per taluni reati contro il patrimonio?

Riguarda anche la recidiva qualificata di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 99 dello stesso codice?

Tali quesiti sono stati rimessi alle Sezioni Unite di Cassazione, dopo che la Seconda Sezione penale aveva ravvisato l'esistenza di un contrasto sull'interpretazione dell'art. 649-bis cod. pen. e sulla riconducibilità della recidiva qualificata di cui all’art. 99, secondo, terzo, quarto comma, cod. pen. alla categoria delle aggravanti ad effetto speciale che rendono procedibili d'ufficio taluni reati contro il patrimonio.

La tematica del rapporto tra procedibilità e recidiva aveva già dato luogo, in passato, a soluzioni divergenti tanto da rendere necessario l'intervento del massimo Collegio di legittimità che, con la sentenza n. 3152/1987, aveva affermato il principio di diritto secondo cui “la recidiva non è compresa nelle circostanze aggravanti che rendono il reato di truffa perseguibile d'ufficio, in quanto essa, inerendo esclusivamente alla persona del colpevole, non incide sul fatto-reato”.

Con la sentenza n. 3585 del 29 gennaio 2021, le Sezioni Unite penali hanno risolto l'odierno contrasto interpretativo e sulla specifica questione loro sottoposta, sollevata nell’ambito di un procedimento penale per appropriazione indebita aggravata, hanno affermato apposito principio di diritto.

Per i giudici di legittimità, in particolare, “il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen.”.

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