Reclamo e mediazione estesi ai tributi amministrati dalle Dogane

Pubblicato il 28 dicembre 2015

Anche l'attività svolta dagli uffici delle Dogane risulta direttamente interessata dalle modifiche normative che sono state apportate dal decreto attuativo della Delega fiscale (Dlgs n. 156/2015) alla disciplina degli interpelli.

L'Agenzia delle Dogane, con la circolare 21/D del 24 dicembre 2015, ha analizzato i tratti salienti della revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, soffermandosi, nello specifico, sugli aspetti che più direttamente riguardano le fasi amministrative e del contenzioso, che interessano anche il ruolo degli uffici doganali e che hanno, quindi, rilevanza nel rapporto tributario doganale.

L'Agenzia, esaminando le novità apportate alla materia degli interpelli, che ora vede contemplate quattro fattispecie - all’istituto dell’interpello ordinario si aggiungono ora quelli probatorio, antiabuso e disapplicativo – specifica che essi trovano limitata applicazione ai tributi gestiti dalle Dogane.

Interpello limitato solo a conoscere l’indirizzo interpretativo dell’Agenzia

La circolare 21/D conferma come il Codice doganale comunitario ed il relativo Regolamento di attuazione contengono una specifica disciplina, per quanto concerne le risorse proprie tradizionali e tutti gli istituti previsti da tali fonti, in merito alla possibilità di richiedere all’autorità doganale decisioni, informazioni, informazioni tariffarie vincolanti e informazioni in materia di origine.

Ma, l’interpello interno differisce in maniera anche sostanziale rispetto a quello comunitario.

Pertanto, il diritto d’interpello, così come regolato dalla legislazione nazionale, può essere avanzato solo per conoscere l’indirizzo interpretativo dell’ufficio in relazione a condotte e regolamenti di natura comunitaria e riferiti agli istituti doganali che non hanno riflessi sulle risorse proprie.

Reclamo e Mediazione

Il nuovo articolo 17 bis del Dlgs 546/1992, così come riscritto dal decreto attuativo della delega fiscale, estende gli istituti del reclamo e della mediazione anche ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane.

Limitatamente alle controversie di valore non superiore a ventimila euro:

- il ricorso produce anche gli effetti del reclamo,

- il ricorso diventa procedibile solo decorso il tempo utile dei 90 giorni volto a esperire la procedura amministrativa di composizione della lite,

- la trattazione del reclamo e della proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa deve avvenire da parte di una struttura autonoma e diversa rispetto a quella che ha istruito l'atto impugnato.

Le disposizioni in materia di reclamo e mediazione trovano applicazione ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2016 e non anche a quelli notificati prima della stessa data, per i quali, al 1° gennaio 2016, penderebbe ancora il termine di 90 giorni per l’espletamento della procedura amministrativa del reclamo e dell’eventuale mediazione.

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