Recupero compensi avvocato Foro competente

Pubblicato il 19 settembre 2016

Non sussiste alcun ostacolo per l’avvocato che provveda ad adire in via monitoria, per il recupero dei propri compensi professionali, il Tribunale che sarebbe stato competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo le ragioni di un avvocato, che aveva ottenuto un’ingiunzione per il pagamento delle sue spettanze, relativamente ad attività di difesa e rappresentanza in una causa ereditaria. Avverso il decreto, gli ingiunti avevano tuttavia fatto opposizione, eccependo l’incompetenza del giudice adito dal legale.

Giudizio monitorio Al Giudice della domanda in via ordinaria

Sul punto la Cassazione chiarisce che l’avvocato, il quale ambisce a conseguire il pagamento dei suoi compensi, può adire in via monitoria, alternativamente:

  1. giusta la previsione dell’art. 637 comma 1 c.p.c., l’autorità giudiziaria che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria;
  2. giusta la previsione dell’art. 637, comma 2 c.p.c., l’autorità giudiziaria che ha deciso la causa a cui il credito si riferisce;
  3. giusta la previsione dell’art. 637, comma 3 c.p.c., l’autorità giudiziaria del luogo dove ha sede il Consiglio dell’Ordine nel cui albo è iscritto.

Non ha dunque errato l’avvocato qui ricorrente, a rivolgersi al foro che sarebbe stato competente per la causa in via ordinaria. E ciò, da un canto – specifica la Corte con ordinanza n. 18264 del 16 settembre 2016 – poiché tutti i debitori erano residenti nel circondario del Tribunale intimato, dall'altro, poiché i medesimi andavano qualificati come consumatori. 

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