Recupero delle agevolazioni contributive solo per irregolarità sostanziali

Pubblicato il 05 maggio 2022

Dall’emanazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, al rispetto degli altri obblighi di legge ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Recentemente, però, molteplici sentenze di merito si sono pronunciate sulle modalità di recupero delle agevolazioni contributive messe in atto dall’Istituto previdenziale soffermandosi, in particolare, sull’illegittimità della revoca in presenza di irregolarità meramente formali e sulla sua irretroattività rispetto all’atto di contestazione dell’inadempienza.

DURC e regolarità contributiva

L’art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede, testualmente, che a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (…).

Per quanto attiene all’ambito di applicazione bisognerà far riferimento ai c.d. sgravi contributivi collegati alla costituzione ed alla gestione di rapporti di lavoro, quali deroghe ai regimi contributivi ordinari. Vanno, dunque, esclusi dalla normativa in commento quei rapporti caratterizzati da regimi contributivi speciali tipici di interi settori ovvero specifiche tipologie contrattuali con aliquote contributive inferiori (es. apprendistato), nelle quali l’abbattimento o la riduzione dell’onere economico costituisce l’ipotesi ordinaria.

Quanto al Documento Unico di Regolarità Contributiva, invece, le modalità di verifica sono state disciplinate dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015, che ne ha disciplinato anche i requisiti per il rilascio della regolarità.

Invero, ai sensi dell’art. 3, del predetto decreto ministeriale, la verifica di regolarità in tempo reale riguarda i pagamento dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell’impresa stessa nonché, i pagamenti dei lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Tralasciando, per il momento, le ulteriori condizioni che consentono, comunque, il rilascio della regolarità contributiva, l’analisi posta dalla giurisprudenza di merito si è soffermata su una condivisibile interpretazione del citato comma 3 ed enunciando una serie di principi, sull’opera di recupero messa in atto dall’INPS, quali la ragionevolezza, la razionalità, la corretta individuazione delle cause ostative al rilascio dell’irregolarità, la proporzionalità tra le irregolarità contestate ed il recupero dei benefici contributivi.

Prima di analizzare alcuni dei predetti orientamenti giurisprudenziali, appare opportuno rammentare che nei casi in cui non sia possibile attestare in tempo reale la regolarità contributiva presso INPS, INAIL e, eventualmente, Casse Edili, i predetti soggetti dovranno trasmettere a mezzo Posta Elettronica Certificata all’interessato l’invito a regolarizzare con l’indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascun ente.

La regolarizzazione delle inadempienze comunicate nel predetto provvedimento, entro i termini nello stesso contenuti, consentirà il rilascio del certificato di regolarità contributiva.

Le indicazioni dell’INL

In tema di recupero delle agevolazioni contributive, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è espresso con la rilevante circolare n. 3/2017, nella quale è stato specificato che, a differenza delle violazioni di legge o di contratto collettivo secondo cui la revoca dei benefici insiste limitatamente alla posizione del lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono e per tutto il periodo in cui si sia protratta la violazione, il mancato possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva preclude il godimento dei benefici contributivi in capo all’intera azienda e per tutto il periodo di scopertura. Naturalmente, l’impresa potrà fruire nuovamente dei predetti sgravi contributivi all’emissione dell’attestazione di regolarità contributiva.

Nelle indicazioni amministrative citate, inoltre, l’INL chiarisce che le violazioni regolarizzate prima dell’avvio dell’accertamento ispettivo, non impediscono il godimento dei benefici, e che le violazioni rilevate in sede ispettiva ed aventi ad oggetto differenze contributive derivanti dall’erroneo computo dell’imponibile previdenziale, comporteranno la revoca dei benefici contributivi fruiti limitatamente al lavoratore cui le medesime violazioni si riferiscono, pure a fronte di successive regolarizzazioni.

Nella fattispecie di omissione contributiva, ancorché accertata in sede ispettiva, l’ente dovrà procedere a notificare un invito a regolarizzare, con i consueti termini, dando così al datore di lavoro la possibilità di sanare le rilevazioni notificate e mantenere la regolarità dell’impresa.

Dalle indicazioni dell’INL è, dunque, possibile affermare quanto riportato nella seguente tabella:

Caso

Revoca dei benefici

Intera azienda

Singolo lavoratore

DURC negativo

X

 

Violazione non contributiva, regolarizzata ante ispezione

Nessuna revoca

Violazione non contributiva, non regolarizzata

 

X

Accertamento ispettivo con riflessi sulla posizione contributiva, ancorché regolarizzato nei termini

 

X

Accertamento ispettivo con riflessi sulla posizione contributiva, NON regolarizzato nei termini

X

 

DURC negativo ai sensi dell’all. “A”, D.M. 30 gennaio 2015

X

 

Censure sulla revoca dei benefici ed irregolarità formali

Sul tema delle irregolarità formali e revoca dei benefici normativi e contributivi, diverse sono le pronunce di merito che vedono soccombere l’Istituto previdenziale.

Già il Tribunale di Roma, nella sentenza 14 febbraio 2019, n. 1490, ribadiva che il DURC non può essere rilasciato solo a fronte di irregolarità sostanziali che riguardino la posizione contributiva e non per errori meramente formali, sicché l’INPS non può negare il rilascio del DURC sulla base del fatto che il datore non abbia, nel termine di 15 giorni concesso, messo capo ad una incongruenza intrinseca di qualche denuncia contributiva. Il giudice capitolino, oltreché giudicare la revoca dei benefici posta dall’Istituto, illegittima per carenza di fondamento normativo, ritiene che il comportamento sia irriconducibile a qualunque riconoscibile canone di razionalità/ragionevolezza. Secondo il Tribunale, altresì, l’INPS, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. d) ed e), del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, può rilevare in sede di procedura DURC esclusivamente inadempienze che abbia provveduto già formalmente ad accertare e comunicare, senza che il contribuente abbia tempestivamente reagito con i prescritti rimedi amministrativi o giurisdizionali.

Del medesimo avviso anche l’ulteriore sentenza 11 marzo 2022, n. 66, del Tribunale di Roma, secondo cui il contenuto della verifica di regolarità è circoscritto – come esplicitamente previsto dal decreto ministeriale innanzi citato – ai pagamenti dovuti dall’impresa, sicché nessuna norma autorizza l’Istituto previdenziale ad emettere un DURC negativo – con conseguenti effetti previsti dall’art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296 – in una situazione in cui non vi sia alcuna omissione dei pagamenti dovuti dall’impresa (in tal senso anche Trib. Milano 1187/2019). Altresì, nella questione posta all’attenzione del giudice romano l’INPS, con DURC irregolare emesso nel mese di giugno 2019, revocava agevolazioni contributive dei periodi da giugno 2015 a maggio 2018 e, dunque, anteriori a quello di emissione del DURC negativo. Tale comportamento, secondo il giudicante, appare illegittimo con riferimento all’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006, nella parte in cui i benefici normativi e contributivi (…) sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva.

In tema di retroattività della revoca, la Corte d’Appello di Torino il 23 giugno 2021 accertava che l’assenza del DURC non può (in assenza di una espressa previsione normativa di segno contrario) che far venire meno i benefici limitatamente al periodo di assenza dello stesso, senza caducare retroattivamente i periodi connotati da regolarità contributiva. Ed ancora, secondo il Tribunale di Mantova, nella sentenza n. 172/2019, che richiama quanto già espresso dal Tribunale di Venezia il 22 febbraio 2018, “la norma impedisce per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non può legittimare il recupero di sgravi fruiti prima che l’irregolarità venisse accertata o sulla base di DURC precedente emessi; in questo senso, è il tenore letterale della norma che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione attestante la regolarità contributiva, costituente presupposto per la concessione del beneficio, e non all’effettivo pieno rispetto degli obblighi contributivi”.

Appare, dunque, preclusa all’INPS la possibilità di revoca retroattiva di agevolazioni contributive fruite dall’azienda in periodi in cui era in possesso del DURC regolare.

La Dichiarazione Preventiva di Agevolazione

Per ridurre i rischi di contenzioso con l’Istituto previdenziale in materia di fruizione di agevolazioni contributive le imprese, volontariamente, potranno scegliere di automatizzare il controllo mensile della regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL attraverso il sistema online denominato Dichiarazione Preventiva di Agevolazione – D.P.A. rilasciato dall’INPS con il messaggio 2 luglio 2018, n. 2648.

Tramite tale modello, reperibile alla sezione ex-DiResCo, l’impresa potrà comunicare all’Ente la volontà di fruire di agevolazioni contributive a partire dal mese prescelto e per tutto il periodo di permanenza del titolo medesimo. Inoltrata l’istanza, l’INPS verificherà con cadenza mensile la regolarità dell’impresa, notificando, tempestivamente, l’eventuale invito a regolarizzare sull’intero codice fiscale del datore di lavoro e, dunque, per tutte le posizioni ad esso collegate.

QUADRO NORMATIVO

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015

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