Recupero quote di pensione in caso di decesso del pensionato

Pubblicato il 19 gennaio 2021

L’Inps, con il messaggio 18 gennaio 2021, n. 194, fornisce chiarimenti in merito al recupero delle quote di pensione erogate indebitamente, a causa del decesso del pensionato debitore, in favore di creditori pignoratizi.

In tali circostanze, sorge in capo all'Istituto previdenziale un diritto di credito, decorrente dalla data in cui il decesso si è verificato.

Nel caso in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica e anche titolare di più quote di ammortamento, l’Istituto tramite funzione automatica provvede per il recupero delle quote indebite tramite compensazione delle somme spettanti sui flussi di versamento mensili, secondo quanto disposto dall’art. 1241 c.c., rubricato “Estinzione per compensazione”. Qualora tali flussi siano incapienti rispetto all’importo da recuperare la compensazione viene replicata nei mesi successivi fino al definitivo saldo. Il recupero delle quote indebite avviene mediante il sistema “UNIPAGA”.

Diversamente, nell’ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona fisica o una persona giuridica titolare di un’unica quota di ammortamento, sarà la Struttura territoriale competente a gestire la restituzione delle quote indebite riscosse.

Il prospetto di rendicontazione nel quale sono presenti tutte le informazioni per l’individuazione delle singole posizioni creditizie verrà inviato automaticamente dall’istituto, con cadenza mensile, all’indirizzo e-mail del soggetto creditore presente in “UNIPAGA”.

Pertanto, con il messaggio in questione l’Inps invita tutte le società interessate a provvedere alla registrazione sul sistema “UNIPAGA”, ovvero ad aggiornare l’indirizzo di posta elettronica ordinaria in caso di variazione dell’indirizzo e-mail.

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