Recupero vani sotterranei e accessori. Ok della Consulta a Legge Abruzzo

Pubblicato il 28 dicembre 2018

Corte costituzionale: è legittima e non elusiva la legge regionale Abruzzo nella parte che ammette il recupero dei vani e locali accessori nonché dei vani e locali seminterrati “anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie”.

Con sentenza n. 245 del 27 dicembre 2018, la Consulta si è pronunciata in ordine alla Legge Regionale dell'Abruzzo n. 40/2017 contenente “Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d’uso e contenimento dell’uso del suolo, modifiche alla legge regionale n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni”.

In particolare, è intervenuta in ordine alle disposizioni disciplinanti il recupero dei vani e locali accessori e seminterrati, situati in edifici esistenti o collegati direttamente ad essi, da destinare ad uso residenziale, direzionale, commerciale o artigianale.

La Corte costituzionale, nel dettaglio, ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Presidenza del Consiglio per quale che concerneva l'articolo 4, comma 4 della Legge regionale in oggetto, ritenuto violare l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Secondo il rimettente, detta disposizione, nel prevedere che il recupero dei vani e locali accessori situati in edifici esistenti o collegati direttamente ad essi ed utilizzati anche come pertinenze degli stessi e dei vani e locali seminterrati sia ammesso “anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti, ovvero in assenza dei medesimi”, avrebbe determinato l’elusione dell’obbligo di sottoporre tali interventi alla “valutazione ambientale strategica, o almeno alla relativa verifica di assoggettabilità”.

Una conclusione non condivisa dai giudici della Consulta, secondo i quali, anche se è corretto l’inquadramento delle norme statali sulla verifica di assoggettabilità a VAS nella materia della tutela dell’ambiente, non sarebbe, per contro, condivisibile l’assunto secondo cui la disciplina statale sarebbe incisa in peius dalla norma regionale nei termini sopra riferiti.

Difatti – si legge nel testo della sentenza - l'esame congiunto delle disposizioni della legge regionale rende evidente che esse si limitano ad incentivare il recupero dei vani seminterrati ed accessori nel rispetto della normativa ambientale e dei principi fondamentali della disciplina urbanistica ed edilizia nazionale, dettando minute prescrizioni edilizie.

Non assoggettabilità a VAS

Dette norme, in considerazione del loro contenuto “concreto”, non incidono sulla pianificazione territoriale o sulla localizzazione degli interventi affidati ai piani urbanistici comunali.

In ogni caso, se fossero state introdotte in via amministrativa, mediante, ossia, modifica dei regolamenti edilizi, non avrebbero richiesto la verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto non incidenti sulla “pianificazione territoriale o destinazione dei suoli” e perché all’evidenza insuscettibili di produrre “impatti significativi sull’ambiente”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Artigiani e commercianti: prima rata Inps in scadenza il 18 maggio

14/05/2026

Legge Mare 2026: sgravi contributivi e nuova integrazione salariale per la pesca

14/05/2026

CCNL Servizi ausiliari Anpit - Verbale di rettifica del 29/4/2026

14/05/2026

Ccnl Servizi ausiliari Anpit. Correzione refusi

14/05/2026

Decreto 1° maggio: cosa cambia per gli incentivi alle assunzioni 2026

14/05/2026

Previndapi: aumentano contributi e massimali

14/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy