Reddito da lavoro: compatibilità e cumulo con la NASpI

Pubblicato il 24 novembre 2017

L'Inps, con circolare n. 174 del 23 novembre 2017, fornisce:

Le istruzioni devono ritenersi applicabili sia all’indennità di disoccupazione NASpI, sia ai residui casi di ASpI o mini AspI ancora in corso.

L’impostazione seguita

Nell’ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità disoccupazione, di attività non formalmente inquadrate nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o non riferibili in senso stretto ad attività lavorativa autonoma o di impresa individuale ma che danno comunque luogo ad una forma di compenso o alla produzione di un reddito che si aggiunge alla indennità di disoccupazione, trova applicazione la disciplina - artt.9 e 10 del D.Lgs. n. 22 del 2015 - in tema di decadenza, sospensione e riduzione dell’importo della prestazione per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato e di riduzione dell’importo della prestazione in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.

Alcuni casi

L’Istituto, pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente, non riconosce carattere lavorativo alle attività connesse a borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, dunque:

I soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio), essendo l’attività ricondotta ad attività lavorativa - tanto da riconoscere alle stesse, attraverso la prestazione di disoccupazione DIS-COLL, un indennizzo per gli eventi di disoccupazione involontaria (art. 7 della Legge n. 81 del 2017) - scontano la riduzione dell’importo della prestazione erogata per il contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato.

Pertanto:

Per il lavoro occasionale (prestO), il beneficiario NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

In tal caso:

Quanto alla compatibilità tra l’indennità e il reddito da attività professionale percepito da un libero professionista iscritto a una Cassa previdenziale privata si ritiene sussistente, ma:

Ciò vale, spiega la circolare, anche in caso di svolgimento della funzione di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica nonché per la partecipazione a collegi e commissioni, ma il limite massimo è di 8mila euro annui.

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