Reddito di cittadinanza nel calcolo per il gratuito patrocinio

Pubblicato il 06 maggio 2021

Il beneficio del reddito di cittadinanza rileva ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Non può quindi essere ammesso al gratuito patrocinio il soggetto che, per effetto dell'erogazione di tali somme, superi i limiti reddituali previsti.

E’ quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con Risposta n. 313 del 30 aprile 2021, con la quale è stato dato riscontro all’istanza di interpello promossa dal Presidente di un Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

Il COA istante, a cui era pervenuta una richiesta di gratuito patrocinio da parte di un soggetto che aveva dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza, chiedeva se tale ultimo beneficio fosse o meno da includere nel calcolo della soglia ai fini dell'ammissione alla difesa a spese dello Stato.

Patrocinio a spese dello Stato, determinazione del reddito 

L’Agenzia ha ritenuto di concordare con la soluzione prospettata dallo stesso istante, secondo cui il beneficio del reddito di cittadinanza andrebbe computato nella determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Nella fattispecie esaminata, dunque, il Consiglio dell'Ordine non avrebbe potuto ammettere al beneficio del patrocinio gratuito il soggetto richiedente, il quale aveva dichiarato di aver percepito il reddito di cittadinanza a partire dal mese di aprile 2019, per un importo pari a euro 1.280,00 mensili, e che il proprio nucleo familiare aveva avuto, sempre nell'anno 2019, un reddito complessivo pari a euro 11.520,00.

Rilevanza del reddito di cittadinanza 

Dopo aver ricordato che il beneficio economico del reddito di cittadinanza è esente dal pagamento dell'IRPEF, le Entrate hanno richiamato la risoluzione n. 15/E del 2008, contenente chiarimenti circa la definizione di reddito imponibile in merito al gratuito patrocinio.

In proposito, era stato precisato che il reddito cui fare riferimento per determinare se sussistono le condizioni per l'accesso al gratuito patrocinio è il reddito imponibile ai fini dell'Irpef, così come definito dall'articolo 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dall’articolo 76 del D.P.R. n. 115/2002.

A seguire, sono state ricordate anche alcune pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui, per la determinazione dei limiti di reddito “rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione; ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa" (Cass. n. 36362/2010).

E ancora "si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile" (Cass. n. 24378/2019).

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