Reddito di Cittadinanza (RdC), complicato il riconoscimento per soggetti extraUE

Pubblicato il 21 febbraio 2019

Il riconoscimento del Reddito di Cittadinanza (RdC), che partirà ufficialmente dal 6 marzo 2019, è stato reso più complicato per soggetti provenienti da Paesi extracomunitari. Questi, infatti, oltre ad avere una residenza in Italia da almeno 10 anni (gli ultimi due in maniera continuativa), dovranno presentare apposita documentazione che attesti la composizione del nucleo familiare. La certificazione dovrà essere rilasciata dalla competente autorità dello stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare del nostro Paese.

È uno degli emendamenti presentati dal duo Lega-M5S al D.L. n. 4/2019, approvato dalla commissione Lavoro del Senato, rendendo più complicato per circa 228.000 extracomunitari ottenere il Reddito di Cittadinanza.

Reddito di Cittadinanza (RdC), requisito di residenza

Come stabilito all’art. 2 del D.L. n. 4/2019, il Reddito di Cittadinanza (RdC) è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, i seguenti requisiti:

Reddito di Cittadinanza (RdC), residenza per extraUE

L’emendamento targato Lega-M5S è intervenuto proprio sul requisito di residenza dei soggetti provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea. La modifica punta a rendere il riconoscimento più complicato e burocratico. Infatti, affinché la loro richiesta possa essere accolta, è necessario comprovare la composizione del nucleo familiare. A tal fine, ai cittadini di nazioni non appartenenti all'Unione europea è richiesto l’obbligo di produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare” del nostro Paese.

Tuttavia, sono esclusi dall’obbligo di presentare la suddetta certificazione, tutti coloro che hanno lo status di rifugiato. Si tratta, in particolare, di tutti quei soggetti provenienti dall'area extraUE e, nello specifico, da paesi nei quali è oggettivamente impossibile acquisire la certificazione richiesta per accedere al sussidio.

A tal fine, entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, sarà compito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con quello degli Affari Esteri, definire - con apposito decreto - l'elenco dei Paesi dove non è possibile procurarsi la documentazione necessaria per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), ai fini della determinazione dell'ISEE.

Reddito di Cittadinanza (RdC), preclusione ad hoc in caso di dimissioni volontarie 

Altro emendamento approvato riguarda la perdita del Reddito di Cittadinanza per quei soggetti che si sono dimessi volontariamente dal lavoro e intendono, nei 12 mesi successivi, chiedere il sussidio economico. Finora, in tali casi, la richiesta del RdC era preclusa a tutti componenti del nucleo familiare; con il nuovo emendamento approvato, invece, il diritto viene meno soltanto in capo al soggetto che si è dimesso volontariamente.

 

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