Reddito di Inclusione. Semplificati i requisiti del nucleo familiare

Pubblicato il 29 marzo 2018

Semplificazione sui requisiti del nucleo familiare per beneficiare del reddito di inclusione (REI), la misura di contrasto alla povertà introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

La circolare Inps  n. 57 del 28 marzo 2018 illustra le novità apportate alla disciplina del REI dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).

Requisiti

Nel dettato originario dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 147/2017, era previsto che, per accedere al REI, il nucleo familiare dovesse comprendere, alternativamente, almeno un componente di età minore di anni 18; una persona con disabilità e almeno di un suo genitore, ovvero un suo tutore; una donna in stato di gravidanza accertata; un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni in stato di disoccupazione per determinate cause.

La legge di bilancio 2018 è intervenuta in tale ambito, disponendo l’abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2018, del riferimento agli specifici eventi di disoccupazione; inoltre, dal 1° luglio 2018, vengono cancellati anche tutti i requisiti familiari suddetti.

Quindi l’accesso al REI, in caso di domande presentate dal 1° luglio 2018, non richiede più la presenza dei predetti requisiti familiari. Rimarranno in essere, pertanto, il requisito di residenza e soggiorno e quello economico.

Erogazione in unica soluzione per importi non superiori a 20 euro al mese

Altra modifica effettuata dalla legge di bilancio 2018 riguarda l’erogazione del beneficio: se risulta che l’aiuto economico connesso al REI spettante per il primo mese é pari o inferiore a 20 euro, l’importo sarà moltiplicato per la durata del beneficio ed erogato, anticipatamente, in un'unica soluzione su base annua.

La circolare prospetta un esempio: per una domanda presentata nel corso del mese di febbraio 2018 da cui risulti un beneficio pari a 15 euro mensili per 18 mensilità, il richiedente avrà, all’atto dell’accoglimento della domanda, un importo pari a 150 euro, corrispondente a 15 euro per dieci mensilità, e l’anno successivo avrà l’importo spettante, ove ricorrano le condizioni, per le otto mensilità residue.

Nel caso in cui la condizione economica del nucleo dovesse cambiare, dando luogo ad un importo mensile superiore, si provvederà all’erogazione della differenza rispetto all’importo mensile determinato in sede di accoglimento della domanda.

Importi economici

L’Inps ricorda che il beneficio economico è pari al valore di 3.000 euro l’anno, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75%.

In sede di prima applicazione è stato fissato un limite massimo di erogazione, in misura pari all’ammontare annuo dell’assegno sociale incrementato del 10%.

La circolare n. 57/2018 fornisce una tabella degli importi, annuali e mensili, previsti per il 2018.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Bonus riduzione plastica monouso. Regole

26/04/2024

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Pensione anticipata per gli addetti a lavori usuranti: domanda in scadenza

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy