La riforma del reddito di lavoro autonomo introdotta dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e successivamente modificata dal decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, si colloca nel quadro più ampio di attuazione della legge delega n. 111/2023 che ha definito i criteri direttivi per una riforma strutturale dell’imposizione sul reddito delle persone fisiche.
Obiettivo primario dell’intervento normativo è la razionalizzazione della disciplina relativa al reddito di lavoro autonomo, con l’intento di garantire una maggiore chiarezza interpretativa e coerenza sistematica; in particolare, la riforma punta a colmare le incertezze applicative che hanno caratterizzato il regime fiscale dei professionisti, offrendo uno schema di determinazione più lineare e allineato, ove compatibile, a quello previsto per il reddito d’impresa.
Su questo tema la Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha pubblicato un interessante Approfondimento il 4 agosto 2025: vediamo di che si tratta, dando prima un’occhiata al quadro normativo di riferimento.
Il D.Lgs. n. 192/2024, in vigore dal 31 dicembre 2024, ha riscritto la disciplina del reddito di lavoro autonomo attraverso una riorganizzazione sistematica degli articoli da 54 a 54 octies del TUIR, sostituendo la precedente impostazione frammentata.
Tale intervento ha introdotto, tra gli altri, il principio di onnicomprensività e ha confermato il criterio di cassa come modalità di imputazione temporale dei componenti reddituali.
Il successivo D.L. n. 84/2025 è intervenuto con disposizioni correttive e integrative in materia di:
Dal punto di vista dell’applicazione temporale, la riforma si articola in diverse fasi:
La definizione secondo l’art. 53 del TUIR
Il rinnovato art. 53 del TUIR definisce il reddito di lavoro autonomo come quello che deriva dall’esercizio abituale, anche non esclusivo, di arti e professioni. Si tratta di una definizione che si fonda su tre elementi strutturali.
In sostanza, il legislatore distingue nettamente il lavoro autonomo da:
L’attività professionale viene considerata non imprenditoriale anche se esercitata in forma associata o in studi strutturati, purché manchi l’elemento dell’organizzazione in senso tecnico e commerciale.
La riforma conferma inoltre l’equivalenza, sul piano fiscale, tra le nozioni di “arte” e “professione”, riconducendole entrambe al concetto di attività autonoma di natura intellettuale o tecnico-professionale. Questa estensione semantica implica che nel reddito di lavoro autonomo rientrano non solo le professioni ordinistiche, ma anche altre forme di lavoro intellettuale che non ricadono nell’ambito imprenditoriale.
Redditi assimilati
Oltre ai redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, il legislatore ha previsto una serie di redditi equiparati, disciplinati dall’art. 53, comma 2, del TUIR, che sono trattati fiscalmente come redditi di lavoro autonomo, pur non derivando da un’attività professionale in senso stretto.
Tra questi troviamo:
Il nuovo art. 54 octies del TUIR disciplina in modo dettagliato il trattamento di tali redditi, prevedendo in alcuni casi deduzioni forfettarie:
NOTA BENE: per tali redditi non è prevista la deducibilità analitica dei costi sostenuti per la loro produzione, ad eccezione delle deduzioni forfettarie sopra citate.
La revisione normativa mira a unificare il regime fiscale delle attività professionali e intellettuali, evitando disallineamenti e frammentazioni, e rendendo più prevedibile e stabile il trattamento tributario dei redditi non riconducibili all’impresa o al lavoro dipendente. Si tratta di un passaggio cruciale per favorire la compliance e la corretta applicazione della normativa da parte dei contribuenti e degli operatori professionali.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024, e le successive integrazioni previste dal D.L. n. 84/2025, la disciplina del reddito di lavoro autonomo è stata profondamente rivisitata: le modifiche normative hanno introdotto principi di riferimento più coerenti con l’evoluzione dell’attività professionale, mantenendo tuttavia la specificità del regime rispetto a quello d’impresa.
Vediamo ora i criteri generali di determinazione del reddito, soffermandoci in particolare sul principio di onnicomprensività, sul principio di cassa con le relative deroghe e sulle componenti escluse dalla base imponibile.
Il primo comma dell’art. 54 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2024, sancisce l’introduzione del principio di onnicomprensività quale criterio generale per la determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Come accennato, tale principio si ispira a quello già vigente per i redditi da lavoro dipendente e prevede che il reddito professionale sia determinato come differenza tra tutti i compensi percepiti a qualunque titolo nel periodo d’imposta e le spese sostenute nel medesimo periodo, in relazione all’attività esercitata.
In conseguenza dell’introduzione di tale principio, è stato abrogato il comma 1 quater del previgente art. 54, che regolava separatamente il trattamento dei corrispettivi derivanti dalla cessione della clientela o di altri elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale. Tali proventi rientrano ora implicitamente nella base imponibile, in virtù del nuovo criterio generale, senza necessità di una disposizione ad hoc.
Rilevanza di tutte le somme percepite e delle spese sostenute
Secondo la nuova impostazione normativa, concorrono dunque alla formazione del reddito tutti i valori economici percepiti dal professionista, indipendentemente dalla loro denominazione o qualificazione. In modo speculare, sono deducibili le spese inerenti l’attività artistica o professionale, purché sostenute nello stesso periodo d’imposta.
La ratio della norma è quella di semplificare la determinazione del reddito imponibile, favorendo una rappresentazione più fedele della capacità contributiva effettiva del soggetto.
Accanto al principio onnicomprensivo, l’art. 54, comma 1, conferma il ricorso al principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti reddituali.
Pertanto, il reddito è determinato considerando esclusivamente le entrate e le uscite che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’anno di riferimento.
Allineamento con l’effettuazione della ritenuta
Una delle novità più significative è rappresentata dall’introduzione del criterio di allineamento tra il momento della ritenuta da parte del committente e la tassazione del compenso: in base al nuovo testo normativo, se una somma è corrisposta dal committente (sostituto d’imposta) ma accreditata nel periodo d’imposta successivo, essa va imputata al periodo in cui è sorto l’obbligo di effettuare la ritenuta da parte del committente, e non a quello dell’effettivo incasso.
Deroghe al principio di cassa
Il principio di cassa non si applica:
In tali casi, si applicano regole speciali di competenza economica, analoghe a quelle previste per i redditi d’impresa, in un’ottica di progressiva convergenza sistematica.
Nonostante l’adozione del principio di onnicomprensività, la normativa prevede esplicitamente alcune esclusioni dalla base imponibile, elencate nel comma 2 dell’art. 54 del TUIR, il cui contenuto è stato aggiornato per recepire le nuove indicazioni della legge delega.
Contributi previdenziali
I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati dal soggetto committente per conto del professionista non concorrono alla formazione del reddito: si tratta di una conferma della disciplina previgente, giustificata dal fatto che tali contributi non rappresentano un beneficio economico per il percettore.
Rimborsi analitici delle spese addebitate al committente
Vengono escluse dal reddito anche le somme percepite a titolo di rimborso analitico per spese sostenute nell’esecuzione di un incarico, addebitate puntualmente al committente.
Tale previsione mira a superare una criticità storica del sistema fiscale: l’assoggettamento a tassazione di somme che non rappresentano un reale incremento patrimoniale per il professionista.
Tuttavia, tali spese rimborsate non sono più deducibili, per evitare una doppia neutralità fiscale. In sostanza, ciò che viene rimborsato analiticamente non entra nel reddito, ma non può neppure essere oggetto di deduzione.
Riaddebiti di spese comuni
Infine, sono escluse dal reddito le somme percepite a titolo di riaddebito per spese relative all’uso comune di immobili (ad esempio, in co-working o studi associati): anche in questo caso, si tratta di una codificazione di prassi amministrative consolidate che mirano a evitare la tassazione di poste meramente compensative.
Il legislatore ha previsto un’apposita disciplina per il caso in cui il professionista sostenga spese per conto del committente, ma non riceva il relativo rimborso: l’art. 54 ter del TUIR disciplina in modo dettagliato le condizioni che legittimano la deduzione di tali spese non recuperate.
Condizioni per la deduzione
La deduzione è ammessa solo nei seguenti casi.
Effetti fiscali della deduzione
Una volta dedotta, se la spesa viene successivamente rimborsata, essa concorre a formare il reddito imponibile nell’anno del rimborso, secondo il principio generale di cassa. In questo modo, il sistema garantisce la neutralità complessiva dell’operazione.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024 e le successive modifiche introdotte dal D.L. n. 84/2025, è stato significativamente riformulato anche il trattamento fiscale delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
La normativa, coordinata con le disposizioni della legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), ha introdotto una disciplina che lega in modo stringente la deducibilità di tali spese alla tracciabilità dei pagamenti, delineando un quadro più rigoroso ma coerente con gli obiettivi di contrasto all’evasione e di razionalizzazione dell’imposizione.
Tracciabilità obbligatoria per la deducibilità
A partire dal 1° gennaio 2025, l’art. 54 del TUIR è stato integrato con il comma 2 bis, che ha rafforzato la disciplina relativa alle spese sostenute per prestazioni di vitto, alloggio, trasporto e viaggio: l’intervento normativo ha reso obbligatorio il pagamento tracciabile per poter beneficiare della deducibilità fiscale di tali spese.
La norma esclude quindi la deduzione nei casi in cui le spese siano state sostenute con denaro contante o con strumenti non tracciabili.
Sono considerati tracciabili i mezzi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997, tra cui:
Questa condizione si applica in modo generalizzato a tutte le spese riconducibili a trasferte e incarichi professionali, rappresentando un importante elemento di semplificazione e di certezza interpretativa per i professionisti.
Il nuovo impianto normativo si applica sia ai lavoratori autonomi esercenti arti e professioni (in forma individuale o associata), sia ai lavoratori dipendenti dei medesimi soggetti, con riferimento alle spese sostenute dal datore per missioni o trasferte fuori sede.
L’ampliamento dell’ambito soggettivo risponde all’esigenza di uniformare il trattamento fiscale in funzione della tracciabilità del pagamento, indipendentemente dalla qualifica del percettore della somma o del soggetto che sostiene la spesa.
Ambito oggettivo e condizioni
L’obbligo di tracciabilità si applica esclusivamente alle spese sostenute sul territorio italiano. Le spese effettuate all’estero, pertanto, non sono soggette a questa condizione per la deducibilità.
L’articolo 54-septies del TUIR, come integrato dalla nuova disciplina, individua tre principali fattispecie in cui le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto possono essere considerate deducibili, a condizione che i pagamenti siano tracciabili e che siano rispettati i limiti previsti dalla normativa.
Spese sostenute direttamente
Le spese direttamente sostenute dal lavoratore autonomo nel territorio dello Stato, ad esempio per un viaggio professionale, sono deducibili se pagate con mezzi tracciabili.
Questo vale per:
Rimborsi ad altri autonomi o dipendenti
Sono parimenti deducibili le somme rimborsate analiticamente a lavoratori autonomi o dipendenti per trasferte e incarichi professionali, a condizione che:
Il legislatore ha così equiparato, sul piano fiscale, il trattamento delle spese sostenute in proprio a quello dei rimborsi documentati corrisposti a terzi.
Riaddebiti non rimborsati
Infine, l’art. 54-ter, comma 5-bis, disciplina il caso delle spese che, pur essendo state addebitate al committente, non sono state rimborsate. In tale ipotesi, il professionista può dedurre le spese sostenute, sempreché:
Tale deducibilità si applica anche nei casi in cui ricorrano condizioni particolari, come la crisi del committente, una procedura esecutiva infruttuosa o la prescrizione del diritto al rimborso, come già previsto in via generale per i rimborsi analitici non corrisposti.
La riforma ha introdotto, con gli articoli 54-bis e 54-quater del TUIR, una regolamentazione specifica delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dai beni strumentali mobili, avvicinandola al modello d’impresa. Le plusvalenze concorrono al reddito se:
Le minusvalenze, invece, sono deducibili solo nei primi due casi (cessione o risarcimento), ma non in caso di autoconsumo.
NOTA BENE: a differenza di quanto previsto per il reddito d’impresa, la riforma non consente la rateizzazione della plusvalenza in più esercizi. Le somme vanno pertanto imputate interamente al periodo d’imposta in cui sono percepite, nel rispetto del principio di cassa che continua a caratterizzare il reddito professionale.
Una delle modifiche più rilevanti riguarda la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in:
In base al nuovo art. 54, comma 3 ter del TUIR (introdotto dal D.L. n. 84/2025), tali plusvalenze non sono più considerate redditi di lavoro autonomo, bensì redditi diversi: di conseguenza, esse sono soggette a imposta sostitutiva del 26%, in analogia con le plusvalenze da partecipazioni in società commerciali.
Regole per beni strumentali materiali (art. 54 quinquies)
Il trattamento fiscale dei beni strumentali materiali è disciplinato dall’art. 54 quinquies, che:
L’ammortamento decorre dal momento in cui il bene è:
Sono deducibili anche:
L’art. 54-sexies allinea la disciplina del lavoro autonomo a quella del reddito d’impresa in materia di beni e diritti immateriali. Sono deducibili:
Questa armonizzazione permette una maggiore coerenza fiscale e consente ai professionisti di gestire investimenti immateriali con regole certe e prevedibili.
|
Categoria |
Tipologia di spesa |
Limite di deducibilità |
Condizioni specifiche |
|---|---|---|---|
|
Spese deducibili integralmente |
- Iscrizione a master e corsi di formazione |
€10.000 (formazione e convegni) |
Spese inerenti l’attività professionale; sostenute con pagamento tracciato |
|
Spese deducibili parzialmente |
- Vitto e alloggio |
75% del costo sostenuto |
Ulteriore limite: 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta |
|
|
- Spese di rappresentanza |
1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta |
Pagamento tracciabile obbligatorio |
|
Spese non deducibili |
Compensi a: |
Non deducibili |
Non concorrono al reddito del percipiente |
|
Tipologia normativa |
Ambito di applicazione |
Decorrenza |
Note |
|---|---|---|---|
|
Regola generale |
Tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 192/2024 |
Dal periodo d’imposta 2024 |
Applicazione estesa a tutti i redditi prodotti da tale periodo in avanti |
|
Regime transitorio |
Rimborsi spese addebitati analiticamente al committente |
Fino al 31 dicembre 2024 |
Applicazione della normativa previgente per deducibilità e ritenute |
|
Efficacia retroattiva |
Imputazione compensi in base alla data della ritenuta effettuata dal committente |
Anche per periodi ante 2024 |
Valida solo se le dichiarazioni sono conformi e non soggette ad accertamento |
|
Efficacia differita |
Ammortamento beni immateriali (acquisizione clientela, marchi, ecc.) |
Dal 1° gennaio 2025 |
Deducibilità ammessa in 5 anni a partire dal periodo successivo all’entrata in vigore |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".