Redditometro: il giudice non può svalutare i beni solo perché vecchi

Pubblicato il 05 febbraio 2011 Un contribuente sottoposto ad accertamento induttivo sulla base del possesso di due automobili, immatricolate e quindi possedute da diversi anni, oltre che da un immobile gravato da mutuo, aveva impugnato l’atto dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, che avevano riconosciuto non fondato l’accertamento in quanto l’ufficio non aveva giustificato la capacità di risparmio del contribuente necessaria per mantenere nel tempo i beni da lui posseduti.

La situazione viene capovolta dalla Corte di Cassazione – sentenza n. 2726 del 4 febbraio 2011 – a cui l’Amministrazione finanziaria ricorre.

La Suprema Corte sancisce che l’ accertamento induttivo è legittimo anche nei confronti di un contribuente che possiede delle auto vecchie, ma non antiche. Il giudice, infatti, una volta accertata l’esistenza di elementi presuntivi di capacità contributiva non può svalutare il valore di tali beni, solo perché posseduti da diversi anni; ma, deve solo accertare che l’onere probatorio che grava sul contribuente sia stato assolto. Tuttavia, basandosi sulle regole probatorie in tema di accertamento da redditometro, i giudici devono riconoscere al contribuente la possibilità di fornire la prova contraria circa la provenienza non reddituale delle somme necessarie per il mantenimento del possesso dei beni stessi.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy