Regime forfetario. E’ causa ostativa il controllo diretto nella Srl

Pubblicato il 17 aprile 2019

Con riferimento al tema di grande attualità – il regime forfetario – arrivano altri chiarimenti, dopo la recente circolare n. 9/E/2019, che riguardano le cause ostative alla sua applicazione.

In particolare, l’agenzia delle Entrate, con risposta n. 108 del 16 aprile 2018, esclude l’applicazione del regime agevolativo per il commercialista socio al 50% di una srl che svolge l’attività di revisione e certificazione dei bilanci.

Legge di bilancio 2019 esclude il regime forfetario nel caso di controllo in società dello stesso settore del contribuente

In merito alla questione, l’Agenzia fa presente che il regime forfetario è destinato ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

La materia è stata toccata dalla legge di bilancio 2019 che ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario, riformulando alcune delle cause ostative all’applicazione del detto sistema.

Sul punto, si prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Deve rilevarsi come la questione sia stata trattata anche dalla recentissima circolare n. 9/E/2019, che ha specificato come tale causa ostativa sia operativa in caso di compresenza di:

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o rimanere nel regime forfetario.

Nel caso studiato, si legge nella risposta 108/2019, sussiste sia la presenza del controllo diretto (partecipazione del 50% in una società a responsabilità limitata), sia l’esercizio nelle stesse attività economiche (i codici delle attività svolte dal commercialista e dalla Srl controllata appartengono alla stessa sezione Ateco).

In conclusione, l’istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, ferma restando l’applicabilità nel periodo d’imposta 2019. Ma se il richiedente, nel 2019, dovesse cessare dalla carica di amministratore della controllata, nel 2020 potrà continuare ad avvalersi del regime forfetario.

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