Regime forfetario e degli impatriati, opzioni non sovrapponibili

Pubblicato il 21 settembre 2022

Con la risposta ad interpello n. 460 del 20 settembre l’Agenzia delle Entrate si esprime, per la prima volta, sulla compatibilità del regime degli impatriati con il regime forfetario.

Il caso di specie è quello di un cittadino italiano, rimpatriato nel mese di aprile 2022, dopo quattro anni di residenza nel Regno Unito, con iscrizione all'AIRE.

Il contribuente informa che in Italia svolgerà "attività autonoma" con partita IVA e che possiede i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al regime speciale per lavoratori impatriati. Inoltre, stimando di conseguire nel primo anno compensi derivanti dall’attività autonoma in misura non superiore ad euro 65.000 (soglia limite per l'adozione del regime forfettario), lo stesso ritiene di poter temporaneamente optare anche per l'applicazione del regime forfettario.

A tal fine si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere se può utilizzare alternativamente, in anni di imposta differenti, i due regimi agevolati e se non perderà i requisiti per le agevolazioni riservate agli impatriati nei primi cinque periodi successivi al trasferimento nel caso in cui aderisse nel primo anno al forfetario.

Regime impatriati e forfetario incompatibili tra loro

Nella risposta n. 460/E la posizione assunta dalle Entrate non lascia margine di dubbio: le due misure agevolative non sono sovrapponibili tra loro.

L’Agenzia delle Entrate aveva già affrontato il discorso della suddetta incompatibilità tra i due regime nella circolare 33/E/2020, che viene ora richiamata.

In tale documento di prassi è stato espressamente previsto che "il contribuente che rientra in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell'applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario".

Pertanto, si sottolinea come l’adesione al forfetario preclude, pur avendone i requisiti al momento del rientro in Italia, di optare successivamente per il diverso regime degli impatriati.

Ne consegue – secondo la risposta n. 460/2022 - che, nel caso in cui l'Istante, avendo trasferito la residenza fiscale in Italia nel mese di aprile 2022, dovesse optare in relazione all'annualità in corso per il "regime forfetario", negli anni successivi e sino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile (ossia dal 2023 al 2026) non potrà fruire del diverso regime degli impatriati.

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