Regime forfetario. MEF, cause di esclusione con decorrenza immediata

Pubblicato il 06 febbraio 2020

Nel corso del questione time di ieri, in Commissione finanze alla Camera, il sottosegretario al MEF, Alessio Villarosa, si è espresso sulla decorrenza delle norme che introducono nuovi limiti per l’esclusione dal regime forfetario.

La risposta elimina ogni possibilità di applicazione posticipata della causa di esclusione sul cumulo dei redditi da lavoro oltre i 30mila euro, che è stata riproposta dalla Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) per i cosiddetti forfetari.

Dal Ministero dell’Economia arriva, dunque, l’ufficializzazione che la stretta sul regime forfetario è già operativa e la decorrenza della normativa è immediata.

Secondo quanto sostenuto dal MEF, infatti, coloro che hanno erogato stipendi per più di 20 mila euro e coloro che non hanno percepito redditi di lavoro dipendente per più di 30 mila euro nel 2019 fuoriescono già dal 2020 dal regime di favore.

Regime forfetario. Nessuna violazione dello Statuto del contribuente

Il requisito dei 20mila euro di spese massime per lavoro dipendente o accessorio e la causa di esclusione consistente nel non aver percepito, nell'anno precedente, più di 30mila euro in qualità di lavoratore dipendente – secondo il MEF - richiedono solo una verifica dell’eventuale superamento di tali soglie.

Non subentra alcun nuovo onere a carico del contribuente. Infatti, secondo quanto affermato dal rappresentante del Governo: “le modifiche apportate al regime con la legge di Bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait”.

Pertanto, non si ravvisa alcuna violazione dello Statuto dei diritti del contribuente, in quanto la fuoriuscita dal forfetario comporta l’adozione del regime ordinario “secondo i consueti noti adempimenti e secondo regole già fissate nell’ambito” dello stesso regime agevolato.

Così, il MEF conclude che “non sembra possibile ritenere” un contrasto con l’articolo 3, comma 2, dello Statuto del contribuente secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data dell’entrata in vigore.

Di conseguenza, le modifiche al regime forfetario introdotte dalla legge di Bilancio operano a decorrere dal periodo di imposta 2020.

Un dubbio ancora da sciogliere è, invece, quello se la cessazione del rapporto di lavoro e il conseguimento della pensione possa comportare l’esclusione dal regime di vantaggio. I quesiti posti al riguardo sono numerosi e attendono una risposta chiara.

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