Regime forfetario, sì alle note di credito ma senza Iva

Pubblicato il 12 luglio 2019

Le note di variazione in diminuzione di operazioni effettuate con il regime forfettario devono essere emesse applicando lo stesso regime.

Questo afferma l’Agenzia delle Entrate, nell'interpello n. 227 dell’11 luglio 2019, con il quale si risponde ad una società che aveva ricevuto una fattura da un Consulente Tecnico d’Ufficio (Ctu), nell’ambito di un procedimento giudiziario pendente davanti al Tribunale, avente ad oggetto l’esecuzione di opere civili.

Il Ctu aveva emesso nei confronti della società interpellante due fatture, sulle quali non era stata applicata l’Iva e neanche la ritenuta d’acconto, avvalendosi del regime forfettario di cui alla Legge 190/2014.

Successivamente, però, la società aveva contestato la fattura emessa dal Ctu a suo carico, ritenendo eccessivo l’importo. Le parti erano pervenute, così, ad un accordo transattivo a seguito del quale l’importo della prestazione era stato ridotto.

La società istante chiede di conoscere se la nota di variazione in diminuzione possa essere emessa senza applicazione dell’Iva come avvenuto per la fattura emessa originariamente.

Agenzia, la nota di credito segue il regime Iva della fattura principale

Nella risposta n. 227/2019, l’Agenzia specifica che l’accordo transattivo tra l’istante ed il Ctu ha determinato una riduzione dell’importo della somma dovuta per la prestazione di servizi del Ctu e, di conseguenza, una riduzione dell’ammontare imponibile esposto in fattura dallo stesso consulente.

Dal punto di vista civilistico, inoltre, la stessa ricorda che la funzione dell’accordo transattivo è quella di comporre o prevenire una lite mediante reciproche concessioni e per tali ragioni esso rientra tra le fattispecie previste nell’articolo 26, comma 2, Dpr n. 633/1972, che giustificano l’emissione di una nota di variazione in diminuzione.

L’accordo transattivo, dunque, rientra nella categoria degli eventi “simili” alla dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, che legittimano l’emissione della nota di variazione Iva in diminuzione, ai sensi dell’articolo 26, comma 2 del Dpr n. 633/72.

Tale disciplina, pertanto, può trovare applicazione al caso di specie, così da consentire l’emissione della nota di variazione. Unica condizione è che la nota di variazione in diminuzione venga emessa entro un anno dal momento della effettuazione dell’operazione originaria.

L’Agenzia osserva che tale conclusione vale anche con riferimento al caso in cui la fattura originaria sia stata emessa in regime forfetario, ossia senza l’addebito dell’Iva in rivalsa, ai sensi dell'articolo 1, comma 58 della L. 190/2014.

Pertanto, un soggetto passivo che ha emesso una fattura per una prestazione di servizi senza l’applicazione dell’Iva, in forza di quanto previsto dal regime forfetario, adotta lo stesso regime anche qualora emetta una nota di variazione in diminuzione per la sopravvenuta riduzione del corrispettivo.

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