Indicazioni dalle Entrate sull’applicazione del regime degli impatriati e sulle regole che lo prevedono.
Nella risposta n. 59 del 13 febbraio 2020 viene affrontato il caso di una lavoratrice italiana che ha trasferito la residenza in Italia a maggio 2017 e che ad aprile 2017 stipula un pre-contratto di lavoro con una società francese, che la assegna alla sede italiana.
Per coloro che hanno trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019, il regime di favore prevede che i redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia concorrono al reddito nella misura del 50% se:
- i lavoratori sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un lavoro dipendente o autonomo fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più
oppure
- i lavoratori hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più conseguendo la laurea o una specializzazione post lauream.
Inoltre il lavoratore deve rimanere In Italia per almeno due anni, pena la decadenza dai benefici.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, in quanto è questo che applica il beneficio “dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta, al quale saranno commisurate le relative detrazioni”.
Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi, evidenziando il reddito già nella misura ridotta.
Ma qualora non sia stata presenta richiesta al datore di lavoro e non sia stato indicato il reddito nella dichiarazione, l’accesso al beneficio deve ritenersi escluso.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".