In attesa dell’entrata in vigore del meccanismo del reverse charge, gli operatori del settore logistico possono ora scegliere, tramite apposita comunicazione, di optare per il pagamento dell’IVA da parte del committente. Con il provvedimento del 28 luglio 2025 dell’Agenzia delle Entrate, è stato infatti approvato il modello di comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativa alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese attive nei settori del trasporto, movimentazione merci e logistica, pubblicato contestualmente alle relative istruzioni operative.
Il modello, da trasmettere esclusivamente per via telematica a partire dal 30 luglio 2025, è stato introdotto in attuazione delle disposizioni normative che disciplinano il regime opzionale IVA per il settore della logistica.
Inoltre, con la risoluzione n. 47/2025, è stato istituito il codice tributo “6045”, da utilizzare per consentire al committente il versamento dell’imposta in nome e per conto del prestatore.
La possibilità di applicare un regime transitorio per l’assolvimento dell’IVA nel settore della logistica è stata introdotta con l’articolo 1, commi 59 e 60, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). Questa disposizione ha previsto, in via opzionale, che per le prestazioni di servizi rese nell’ambito di contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati o altri rapporti negoziali nel settore del trasporto, movimentazione merci e logistica, il committente possa effettuare il versamento dell’IVA in nome e per conto del prestatore, che resta comunque solidalmente responsabile del pagamento.
Alla base dell’introduzione di questo regime vi sono precise finalità di interesse fiscale e sistemico:
Per attuare concretamente questo regime opzionale, la legge ha demandato all’Agenzia delle Entrate il compito di predisporre un apposito modello di comunicazione.
Inoltre, il Decreto legge fiscale n. 84/2025 ha ulteriormente chiarito e rafforzato l’ambito di applicazione dell’opzione, estendendola anche ai rapporti che intercorrono tra subappaltatori lungo tutta la catena contrattuale.
L’esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime transitorio IVA nel settore della logistica richiede il coinvolgimento attivo di entrambe le parti del rapporto contrattuale. In particolare, sia il committente che il prestatore devono presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello approvato con il provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025, con le relative istruzioni per la compilazione. L’opzione, quindi, non può essere esercitata in modo unilaterale, ma necessita del consenso di entrambi i soggetti coinvolti nella prestazione.
Il regime si applica inoltre anche ai rapporti tra subappaltatori, i quali possono esercitare l’opzione indipendentemente dalla scelta operata nel rapporto principale tra committente e appaltatore. In questi casi, ogni subappaltante assume il ruolo di committente nei confronti del proprio subappaltatore e presenta una comunicazione autonoma.
In base a questa impostazione:
L’opzione per l’applicazione del regime transitorio IVA nel settore della logistica si esercita mediante la presentazione di un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. Il modello da utilizzare, approvato con il provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025, deve essere trasmesso a partire dal 30 luglio 2025 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, utilizzando il software gratuito denominato “ReverseChargeLogistica”, disponibile sul sito istituzionale dal giorno 30 luglio 2025.
La comunicazione può essere inviata direttamente dal committente oppure tramite un intermediario abilitato, che rilascia copia della ricevuta di trasmissione e della comunicazione stessa.
Il modello si compone delle seguenti sezioni principali:
Nel caso in cui tra le stesse parti esistano più contratti, è possibile presentare una comunicazione unica, compilando moduli separati per ciascun accordo.
L’opzione si intende esercitata alla data di trasmissione del modello e ha validità triennale. È inoltre possibile inviare una comunicazione correttiva per sostituire integralmente una trasmissione precedente in caso di errori materiali, ma non è ammesso modificare un’opzione già esercitata.
NOTA BENE: Il prestatore, il cui codice fiscale è indicato nel modello, e il committente possono consultare i dati contenuti nella comunicazione accedendo al proprio Cassetto fiscale disponibile nell’Area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. La stessa consultazione può essere effettuata anche da un intermediario, a condizione che sia stato delegato al servizio “Cassetto fiscale delegato”.
Nel regime transitorio IVA per il settore logistica, l’imposta è versata dal committente per conto del prestatore, entro il 16 del mese successivo all’emissione della fattura. Il pagamento, non compensabile, va effettuato tramite modello F24 utilizzando il codice tributo appositamente istituito.
È stata la risoluzione n. 47 del 28 luglio 2025 a istituire l’apposito codice tributo per il versamento dell’IVA dovuta a seguito dell’esercizio dell’opzione da parte di committente e prestatore, da effettuarsi tramite modello F24.
Si tratta del codice tributo “6045”, denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Il codice tributo 6045 deve essere indicato nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con le seguenti modalità:
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