Regime opzionale neo-residenti, il codice tributo in caso di revoca

Pubblicato il 07 marzo 2023

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi dell’art. 24-bis del TUIR in caso di revoca del regime per i neo residenti.

Il codice, introdotto con la risoluzione n. 14/E del 6 marzo, è il seguente:

• “NRRE” denominato “Revoca opzione art. 24-bis del TUIR – Imposta sostitutiva dell’IRPEF - NUOVI RESIDENTI”.

NOTA BENE: Tale codice consente l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva già versata.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione, nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta in relazione al quale si effettua la revoca, nel formato “AAAA”.

Regime fiscale opzionale per chi torna in Italia

L’articolo 24-bis del TUIR ha introdotto un regime opzionale d’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei requisiti ivi previsti, che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 47060/2017, ha definito le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione, oltre che per il versamento dell’imposta sostitutiva.

Successivamente, con la risoluzione n. 44/2018 è stato istituito il seguente codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero a favore delle persone fisiche che rientrano nel nostro Paese:

In più, con la circolare n. 17/2017 in materia di applicazione delle disposizioni concernenti il regime agevolativo, è stato disposto che per quanto riguarda la rinuncia al regime introdotto dall’articolo 24-bis del Tuir, la revoca potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l’imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d’imposta. In tale ipotesi, l’imposta già versata ma non dovuta potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso”.

ATTENZIONE: Pertanto, ora, è stato definito il codice per consentire, nell’ipotesi di revoca dell’opzione prevista dall’articolo 24-bis del TUIR, l’utilizzo in compensazione dell’imposta sostitutiva già versata.

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