Regime speciale lavoratori impatriati dal periodo di paga successivo alla richiesta

Pubblicato il 16 dicembre 2019

L’Agenzia risponde ad un’istanza di interpello con la quale si chiedevano chiarimenti circa la possibilità e modalità di fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all'art. 16, del Dlgs n. 147/2015, come modificato dall'art. 5, comma 1, del Dl n. 34/2019.

Nella risposta n. 523 del 13 dicembre 2019, si ripercorrono l’evoluzione normativa della disciplina relativa al regime speciale per lavoratori impatriati" e le successive precisazioni che sono state già rese dall’Agenzia delle Entrate, in diversi documenti di prassi, sulle modalità di fruizione del beneficio.

Con riferimento, dunque, al caso di specie, l’Agenzia sottolinea come il lavoratore che si è trasferito in Italia dopo il 2 luglio 2019 - nel caso in cui risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla disciplina - potrà beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 16 del Dlgs n. 147 del 2015, come successivamente modificato, a decorrere dall'anno di imposta 2020. Viceversa, i redditi percepiti dal lavoratore nell'anno di imposta 2019, non potranno godere dell'agevolazione in esame in quanto per quell’anno risulta essere soggetto non residente.

Pertanto, il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta del lavoratore impatriato e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta, al quale saranno commisurate le detrazioni. Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il lavoratore potrà fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi, dove il reddito di lavoro dipendente va indicato già in misura ridotta.

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