Regime speciale per lavoratori impatriati. Chiarimenti Entrate

Pubblicato il 29 giugno 2019

L’Agenzia delle Entrate prosegue con i suoi chiarimenti sulle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati che vogliono trasferire la loro residenza nel territorio italiano, alla luce delle novità introdotte dal Dl crescita.

Si ricorda che l'art. 16 del Dlgs 147/2015, nella formulazione applicabile nel periodo d'imposta 2019, prevedeva un regime speciale con l'imponibilità del reddito prodotto in Italia, nella misura del 50%, in favore di soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.

Il Decreto crescita ha incrementato dal 50 al 70% la riduzione dell'imponibile da assoggettare a tassazione. Inoltre, si riducono da cinque a due, i periodi d’imposta di residenza estera che il contribuente deve soddisfare per poter accedere all’agevolazione.

Nelle risposte ad interpello n. 216, 217 e 220 l’Agenzia si sofferma sui regimi speciali per i lavoratori impatriati e per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

Risposta n. 116/2019, prova della residenza estera anche con le Convenzioni contro le doppie imposizioni

L’Agenzia specifica, nella sua riposta ad interpello n. 216/2019, che per provare l’effettiva residenza estera del lavoratore impatriato non vi è come unico modo quello di ricorrere all’iscrizione all’Aire, ma tale possibilità è attribuita anche alle previsioni dettate dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, anche per il periodo d'imposta 2019.

Infatti, specifica l’Agenzia che, ai sensi delle novità introdotte dal Dl crescita, è possibile comprovare il requisito della residenza all'estero anche secondo i criteri dettati dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2020.

In considerazione della ratio della norma introdotta, secondo l’Agenzia, tale previsione si ritiene che “possa trovare applicazione anche per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia già dal 2019, laddove gli stessi possano comprovare la residenza fiscale all’estero per i cinque periodi d’imposta precedenti sulla base delle regole dettate su base convenzionale”.

Pertanto, qualora il contribuente istante sia in grado di provare la residenza estera già dal periodo d’imposta 2014, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni, ratificata in Italia con la legge 5 novembre 1990, n. 329, potrà accedere ai benefici previsti dall’articolo 16, comma 1, del D. Lgs. n. 147 del 2015, nella formulazione applicabile nel periodo d’imposta 2019, laddove acquisti la residenza fiscale in Italia già per il periodo d’imposta 2019, e sempreché risultino soddisfatte le ulteriori condizioni previste dalla norma.

Risposta n. 217, due anni di residenza all'estero sono il minimo sufficiente per beneficiare del bonus

Sempre in materia di regime speciale per lavoratori impatriati, finalizzato ad incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni, nella risposta n. 217/2019, l’Agenzia specifica che la cittadina “con laurea” iscritta all’Aire dall’8 gennaio 2019 – per beneficiare del bonus impatriati - maturerà il requisito della residenza all’estero per due periodi d’imposta laddove rientri in Italia dopo il 2 luglio 2020.

Dal momento che l’istante si è spostata molte volte dentro e fuori i confini nazionali, la stessa non ha maturato il requisito dei cinque anni di residenza all’estero previsto per godere del bonus. Tuttavia, l’Agenzia ritiene che essendo in possesso di laurea, per usufruire dello sconto fiscale, è sufficiente una permanenza oltre frontiera della durata di due anni e l’impegno a rimanere nello Stato per un biennio dal trasferimento.

Pertanto, qualora la stessa intenda rientrare in Italia a maggio 2019, per ivi svolgere un’attività di lavoro autonomo o dipendente, non possa beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 16, comma 2, del Dlgs. n. 147 del 2015. Il requisito dei due anni minimo di residenza all'estero non è soddisfatto.

Risposta n. 220/2019, ricercatori e docenti con attività qualificata all’estero per almeno un biennio

Nella risposta n. 220/2019, l’Agenzia ricorda che l’art. 44 del Dl n. 78/2010, come successivamente modificato, dispone che i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, a condizione che, prima di rientrare in Italia, il docente abbia svolto attività di docenza o ricerca all'estero per un periodo minimo e ininterrotto di almeno due anni accademici consecutivi - anche se non necessariamente nel biennio immediatamente precedente il rientro - e che, successivamente, venga a svolgere la detta attività in Italia trasferendovi la residenza.

L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia.

Con riferimento al caso di specie, si osserva che i requisiti sopra richiesti non risultano soddisfatti, dal momento che l’istante non risulta aver “rispettato prima del suo rientro …. il requisito dello svolgimento della qualificata attività di docenza o ricerca all’estero per un periodo minimo e ininterrotto di almeno due anni accademici consecutivi”.

Pertanto, la circostanza che in passato, il contribuente risultava fiscalmente residente in Italia esclude la possibilità di accedere al predetto regime agevolato, a nulla rilevando che, durante il periodo di lavoro in Italia non abbia fruito dell’agevolazione in esame.

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