Regioni coinvolte nella definizione della formazione aziendale, ferme restando le regole dei CCNL

Pubblicato il 11 giugno 2010

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 176/2010, che si è pronunciata sulla parziale illegittimità del comma 5-ter dell’articolo 49 del Dlgs 276/2003, rispetto agli articoli 117 e 120 della Costituzione italiana, la Federalberghi si rivolge al ministero del Lavoro per conoscere la corretta applicazione della citata disposizione di legge in merito ai lavoratori stagionali.

Il Ministero, con la risposta ad interpello n. 25/2010, ricorda quanto segue.

Con l’intervento della Consulta sono ripristinate le competenze delle Regioni nella formazione aziendale, senza negare o mettere in discussione ciò che viene previsto dai contratti collettivi per la formazione interna. Nel caso di formazione solo aziendale, infatti, i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi a i Ccnl o agli enti bilaterali. A questi spetta stabilire la durata e la modalità di erogazione della formazione.

La Corte, quindi, specifica che nelle more di tali accordi restano valide le disposizioni contrattuali che disciplinavano la formazione esclusivamente aziendale. Al termine del periodo di formazione, infatti, il datore di lavoro è tenuto a certificare sul libretto formativo la formazione offerta. Al di là del ripristino delle competenze delle Regioni, dunque, si conferma la possibilità anche per i contratti di apprendistato professionalizzante di tipo stagionale (svolto in maniera discontinua) di essere regolati dalle disposizioni dei contratti collettivi, che consentono l’impiego di apprendisti in cicli stagionali (esempio: contratto del Turismo).

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