Registrazione dei rimborsi spese in caso di amministratori senza compenso

Pubblicato il 08 luglio 2010

Nella risposta all’interpello 27/2010, il ministero del Lavoro in merito alla possibilità di omettere la registrazione nel Lul dei rimborsi spese, comunque documentati, percepiti dagli amministratori ai quali non viene conferito alcun compenso, afferma che i rimborsi sono legati alla posizione del soggetto al quale devono essere restituite le somme versate in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa. Se si tratta di soggetti che devono essere iscritti nel Libro Unico, occorrerà valutare la tipologia dei rimborsi in questione per stabilire se debbano o meno essere registrati nel Lul.

Diversamente, come nel caso degli amministratori, occorrerà prima di tutto considerare se gli stessi svolgono una prestazione di natura o meno autonoma e se percepiscono compensi. Nel caso degli amministratori citati nell’interpello, i cui compensi non sono attratti nei redditi di natura professionale e che percepiscono rimborsi spese, questi ultimi dovranno essere registrati nel Libro unico del lavoro con riferimento al momento del rimborso, ossia della contabilizzazione effettiva di dette spese (criterio di cassa).

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Iscrizione e variazione azienda per le unità da diporto: chiarimenti Inps

22/12/2025

Permessi retribuiti per malati oncologici: cosa cambia dal 1° gennaio

22/12/2025

Pensionati all’estero: accertamento dell’esistenza in vita 2026

22/12/2025

Legge Concorrenza 2025 in Gazzetta: cosa cambia per le società tra professionisti

22/12/2025

Donne vittime di violenza: assunzioni agevolate entro il 2026

22/12/2025

Pensioni Inps 2026: rivalutazione, trattamento minimo, limiti di reddito

22/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy