Registrazione telefonica Prova tra parti in causa

Pubblicato il 02 marzo 2017

Salvo contestazione del contenuto

La registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ai sensi dell’articolo 2712 del Codice civile, se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro.

In ogni caso, non deve trattarsi di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite.

Così, perché il giudice possa dedurre argomenti di prova da una registrazione su nastro magnetico è necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa di svolge, sia parte in causa.

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della ordinanza n. 5259 del 1° marzo 2017, con la quale, nell’ambito di un giudizio in materia di riscatto agrario, è stato confermato che, nel caso esaminato, le conversazioni depositate dal ricorrente non potevano essere valutate ai fini probatori in quanto si erano svolte tra soggetti estranei alla lite.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy