Regole omogenee sul recupero crediti in Stati membri

Pubblicato il 31 agosto 2012 Con la pubblicazione, in “Gazzetta Ufficiale” n. 202 del 30 agosto 2012, del Dlgs n. 149 del 14 agosto 2012, è recepita - con entrata in vigore al 14 settembre 2012 - la direttiva 2010/24/Ue sulla mutua assistenza in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure, sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro.

Rispetto al decreto legislativo 69/2003 - di recepimento della direttiva 2008/55/Ce - il Dlgs apporta l’estensione dal 1° gennaio 2012 (le richieste si potranno riferire a crediti che costituiscono oggetto di un titolo esecutivo emesso prima del 1° gennaio 2012) dell'assistenza reciproca per il recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure che non erano contemplati. Nel documento l’elenco specifico. Restano espressamente esclusi i contributi previdenziali obbligatori e le multe.

Inoltre, è fissata una procedura omogenea tra i diversi Stati membri: introduce un “titolo uniforme” per l'adozione di misure esecutive nello Stato destinatario della richiesta di assistenza attraverso un "modulo standard". Dunque, le Amministrazioni finanziarie UE per il recupero di imposte e tasse in Italia e la nostra Amministrazione finanziaria per il recupero in altri Stati membri, dovranno usare la via elettronica inviando il modello ad hoc elaborato dalla Commissione il 18 novembre 2011.

La richiesta è lecita solo se l’autorità competente non sia in grado di provvedere direttamente al recupero, nel rispetto delle regole che disciplinano la notifica dei documenti in questione nello Stato membro in cui essa ha sede, e solo se la notifica dà luogo a difficoltà eccessive.
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