Regole ordinarie per la pensione dei lavoratori della sanità in mobilità

Pubblicato il 23 ottobre 2012 Ai sensi dell’art. 41, comma 7, L. n. 289/2002, come modificato dal D.L. n. 95/2012, i lavoratori del settore della sanità privata possono ricevere, anche per il 2013, un trattamento economico in misura pari al massimo dell’indennità di mobilità per la durata di 66 mesi, a partire dalla data di decorrenza del licenziamento.

E' la risposta, contenuta nell'interpello n. 30 del 19 ottobre 2012 del ministero del Lavoro, ad una domanda posta dall'Associazione Religiosa Istituti Socio – Sanitari (ARIS).

Con riferimento ai requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici dei suddetti lavoratori, il Ministero precisa che il fatto di essere in “mobilità” non rende detti lavoratori soggetti a delle regole particolari; pertanto, i soggetti destinatari dell’indennità di mobilità ex art. 41 citato, per conseguire il diritto ai trattamenti pensionistici, devono perfezionare i requisiti secondo le norme valide per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Unica eccezione – aggiunge l'interpello – riguarda i lavoratori collocati in mobilità ordinaria per i quali espressamente le norme in materia pensionistica prevedono una “clausola di salvaguardia”, al fine di consentire l’accesso ai trattamenti pensionistici sulla base della previgente normativa.
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