Reinserimento e integrazione disabili, INAIL rimborsa il 60% della retribuzione

Pubblicato il 28 febbraio 2019

Semaforo verde per il rimborso al datore di lavoro, pari al 60%, della retribuzione dei disabili destinatari di progetti di reinserimento lavorativo per la conservazione del posto di lavoro. Le retribuzioni rimborsabili, in particolare, sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.

A darne notizia è l’INAIL, con la circolare n. 6 del 26 febbraio 2019, che recepisce la novità contenuta all’art. 1, co. 533 della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), nonché le ultime modifiche previste dalla Determinazione Presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527 in materia di “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”.

Reinserimento e integrazione disabili, gli incentivi

L’art. 1, co. 166, della L. n. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto incentivi al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori divenuti disabili in attività di lavoro, presso la stessa azienda in cui erano impiegati al verificarsi dell'infortunio o malattia professionale che li hanno portati alla disabilità. L’agevolazione, in particolare, è finalizzata a sostenere l'adeguamento del posto di lavoro con erogazione di contributi fino 150.000 euro per l'abbattimento di barriere, per l'adeguamento delle postazioni di lavoro e per la formazione.

Inoltre, grazie all'art. 1, co. 533, della L. n. 145/2018 (Legge Bilancio 2019), a decorrere da gennaio 2019, il datore di lavoro ha diritto anche al rimborso della retribuzione corrisposta al soggetto divenuto disabile.

Reinserimento e integrazione disabili, le modifiche

Con la Determinazione Presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527 sono state apportate modifiche al “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”. In particolare, le modifiche riguardano:

Reinserimento e integrazione disabili, frazionamento ridotto

Il primo dei quattro interventi sopra elencati, mira a facilitare l’accesso alle misure di sostegno garantite dall’INAIL. In effetti, pur senza modificare l’importo massimo di spesa complessivamente sostenibile da parte dell’INAIL, pari a 150.000 euro, ha eliminato il frazionamento dell’importo complessivo in distinte voci di spesa, lasciando invariato soltanto il limite di 15.000 euro fissato per gli interventi di formazione.

Il residuo importo di 135.000 euro potrà essere utilizzato indifferentemente, sia per gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, sia per quelli di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.

Reinserimento e integrazione disabili, spese rimborsabili

Nell’ottica di agevolare il datore di lavoro nella fase di predisposizione della proposta di progetto e in quella di predisposizione del piano esecutivo, sono stati modificati i criteri di calcolo del limite massimo di spesa complessivamente rimborsabile per le consulenze tecniche.

In particolare, la percentuale unica del 10% è stata sostituita dalle seguenti aliquote decrescenti:

Ad esempio, a un progetto dal costo complessivo di 100.000 euro si applica l’aliquota del 20% sui primi 20.000 euro, quella del 15% sull’importo compreso tra 20.001 euro e 75.000 euro e del 10% sull’importo eccedente i 75.000 euro.

Reinserimento e integrazione disabili, rimborso della retribuzione

Come anticipato, la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) all’art. 1, co. 533 ha introdotto una nuova misura di sostegno al reinserimento lavorativo. In sostanza, la novità legislativa prevede che la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro, destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro, è rimborsata dall’INAIL al datore di lavoro nella misura del 60% di quanto effettivamente corrisposto.

Da notare che il rimborso può essere riconosciuto al datore di lavoro esclusivamente con riferimento a progetti per la conservazione del posto di lavoro e non è applicabile al caso della nuova occupazione di un disabile da lavoro rimasto inoccupato.

Inoltre, il destinatario del progetto di reinserimento dev'essere un soggetto che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del progetto stesso.

In tal caso, le retribuzioni rimborsabili sono soltanto quelle corrisposte per periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 2019.

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