Reintegra non automatica per il lavoratore assolto

Pubblicato il 13 dicembre 2010 La pronuncia di Cassazione numero 24366 (1 dicembre 2010) nega al lavoratore che ha subito il licenziamento disciplinare la automatica reintegrazione a seguito di assoluzione, trascorso un periodo di custodia cautelare, quando il recesso non abbia come unica causa quella. In pratica, in questi casi non opera l’articolo 102-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale; il lavoratore deve invece rispettare il termine di 5 anni per impugnare la sanzione, trascorsi inutilmente i quali egli perderà definitivamente la possibilità del reintegro.
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