Reintroduzione della mediazione obbligatoria con alcune novità

Pubblicato il 18 giugno 2013 Il Decreto “fare” approvato sabato 15 giugno 2013 reintroduce, per chi vuole instaurare una causa civile in materia di condominio, colpa medica, contratti finanziari o assicurativi, l'obbligo del preventivo esperimento di un tentativo di mediazione dinanzi ad uno degli enti di conciliazione registrati presso il ministero della Giustizia. Come novità rispetto alla precedente disciplina, si segnala che la conciliazione non sarà più condizione di procedibilità per le liti concernenti responsabilità per danno provocato dalla circolazione di auto o di barche.

Le nuove disposizioni sulla mediazione prevedono, inoltre, l'introduzione di un incontro preliminare tra il mediatore e le parti in cui viene verificata la possibilità di proseguire il tentativo di conciliazione; qualora in questa sede le parti non risultino interessate alla procedura, i costi della mediazione saranno piuttosto contenuti, entro un tetto massimo di spesa (80 euro per le liti fino a mille euro, 120 fino a 10 mila euro, 200 fino a 50 mila euro, 250 per le liti di valore superiore). Le penalizzazioni per le parti che non si presentano e rifiutano anche solo di sedersi a discutere vengono comunque mantenute dalla nuova disciplina.

La procedura di conciliazione dovrà concludersi entro tre mesi.

Tra le altre novità introdotte, si segnala anche che l'accordo di conciliazione, per ottenere l'esecutività, dovrà essere munito della sottoscrizione degli avvocati che assistono le parti. Avvocati, peraltro, che vedranno estendersi la qualifica di mediatore a prescindere o meno dalla frequenza di uno specifico corso abilitante.

Infine, si segnala il recupero dell'obbligatorietà della mediazione giudiziale attraverso l'introduzione del nuovo articolo 185-bis del Codice di procedura civile; ai sensi di questa nuova disposizione, il giudice, nella prima udienza civile ovvero sino a quando non venga esaurita la fase istruttoria, sarà tenuto a procedere con la formulazione di una proposta transattiva, salvo manifesta impossibilità di conciliazione tra le parti.
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