Relazione di Cassazione sulle ultime modifiche al Decreto contro il femminicidio

Pubblicato il 22 ottobre 2013 Con relazione n. III/03/2013 del 16 ottobre 2013, l'Ufficio del Massimario della Cassazione è intervenuto ad esaminare le ultime modifiche apportate al Decreto n. 93/2013 dalla Legge di conversione.

L'Ufficio, tra le altre novità, si sofferma sulla parziale retromarcia effettuata dal legislatore rispetto alla originaria scelta relativa alla irrevocabilità della querela in materia di atti persecutori.

Il Parlamento, infatti, ha deciso di ripristinare la revocabilità della querela, salvo che nel caso in cui il reato sia stato realizzato “mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma”, ponendo come condizione che la remissione sia esclusivamente processuale.

Poiché, per il combinato disposto degli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p., costituisce remissione processuale della querela anche quella resa alla polizia giudiziaria o mediante procuratore speciale, lo strumento cui la novella si è affidata per prevenire eventuali illeciti condizionamenti – sottolinea la Cassazione - “non sembra particolarmente funzionale allo scopo, a meno di non voler interpretare la formula normativa nel senso che per remissione processuale si sia voluto intendere soltanto quella effettuata dinanzi al giudice, ma, come evidenziato, questa lettura potrebbe apparire come una ingiustificabile forzatura di un dato testuale non equivoco”.

La scelta dell'irrevocabilità, inoltre, poteva essere letta come in sintonia con i contenuti della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa secondo i quali la repressione dei reati non dovrebbe dipendere interamente da una segnalazione o da una denuncia della vittima dei medesimi.

E' chiaro – evidenzia la Cassazione – che, alla luce delle modifiche introdotte sul punto dalla legge di conversione, la detta sintonia tra ordinamento interno e norma convenzionale viene meno.
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