Relazione su cause e circostanze del fallimento. Linee Guida del Tribunale di Milano

Pubblicato il 05 febbraio 2019

Linee guida del Tribunale di Milano sulla relazione ex articolo 33 Legge fallimentare che il curatore fallimentare deve presentare al giudice delegato.

Sotto l'egida del Tribunale Fallimentare di Milano, una Commissione appositamente costituita - a cui hanno partecipato magistrati del Dipartimento Crisi d’impresa della Procura meneghina e un gruppo di professionisti impegnati nelle procedure fallimentari – ha predisposto delle Linee guida, rivolte al curatore fallimentare, in cui sono fornite alcune indicazioni per trattare gli aspetti penali della relazione di cui all'art. 33 della Legge fallimentare.

Relazione, aspetti penali

Si tratta della relazione che il curatore deve presentare al Tribunale, e dove vanno forniti particolari sulle cause e circostanze del dissesto, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Nell'introduzione delle linee guida viene sottolineato come detta “relazione”, oltre ad essere indirizzata al Tribunale, è un atto di particolare interesse per il PM, in quanto “costituisce spesso la “notitia criminis” da cui può iniziare il procedimento penale per i reati concorsuali”.

Da qui la necessità che essa contenga dati e fatti che, con concisa precisione, possano integrare le fattispecie incriminatrici, con indicazione anche delle circostanze “idonee a indirizzare le indagini del P.M. e della polizia giudiziaria”.

Schema standard

Secondo la guida, la relazione dovrebbe esordire con un'introduzione, di dieci/quindici righe, contenente dati come: tipo di impresa, approssimative dimensioni del passivo, previsioni di massimo di realizzo, ricorrenza (o meno) di fatti di penale rilevanza.

A seguire, vengono indicate specifiche numerazioni e titolazioni dei paragrafi che andrebbero seguite come schema standard della relazione, schema di cui viene raccomandato l'utilizzo “anche laddove non fosse applicabile al caso di specie indicando succintamente le ragioni della non applicabilità”.

La Relazione, quindi, andrebbe suddivisa in apposite sezioni, la prima delle quali dedicata all'inquadramento preliminare contenente le seguenti indicazioni: Dati storici, evoluzione del capitale, successione delle cariche sociali; Attività svolta e sedi, legali e operative; Periodo di operatività dell’azienda; Informazioni sul centro di interessi e/o l’eventuale appartenenza ad un gruppo; Individuazione dell’inizio del dissesto: il periodo “in bonis” ed il periodo “di crisi”

Le successive sezioni andrebbero focalizzate, invece, sullo stato della contabilità e dei libri sociali, sui dati concernenti l’attivo e il passivo, sull'analisi dei bilanci, sulla perdita del capitale sociale e aggravamento del dissesto, sulle operazioni sospette, sugli amministratori.

Viene, in particolare, spiegata l'importanza, una volta ricostruita a grandi linee la vita societaria, dell'individuazione del periodo in cui la società è entrata in stato di crisi, posto che, quando gli amministratori rendono manifesto lo stato della crisi societaria, esponendolo in un documento pubblico, significa che ormai le difficoltà economico-finanziarie hanno raggiunto dei livelli irreversibili, ostativi alla continuità aziendale.

Per quanto riguarda gli aspetti contabili che andranno riferiti, viene raccomandato ai curatori “di non limitarsi a un asettico elenco dei documenti contabili e dei libri sociali presenti, di quelli assenti o di quelli riportanti dati scorretti o falsi o non verificabili", ma di fornire elementi concreti per valutare l’esistenza o meno di indizi di bancarotta documentale, fraudolenta o colposa.

Con riferimento, infine, ai dati concernenti l’attivo e il passivo, viene precisata la necessità di fornire, innanzitutto, le cifre che indichino immediatamente le dimensioni e la gravità del dissesto, lo sbilancio tra attivo recuperato o recuperabile e passivo accertato o accertabile.

Non sempre – viene evidenziato - “si potrà essere precisi, poiché i dati possono variare a seconda delle circostanze”. Ad ogni modo, “se non si potranno fornire dati stabili, si potranno indicare stime attendibili; il che sarà sufficiente alla Procura della Repubblica per collocare il dissesto in una scala di gravità e calibrare così tempi e modi delle indagini”.

Alle presenti Linee Guida, predisposte il 10 dicembre 2018 e diffuse in questi giorni, è allegato, in PDF, anche un modello di schema standard per la redazione della relazione ex art. 33 primo comma L.F.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lotta al lavoro sommerso, arriva la task force istituzionale

29/04/2024

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Flash

29/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anffas - Flash

29/04/2024

Contraddittorio preventivo, gli atti esclusi

29/04/2024

Sede trasferita in altro Stato membro? Norme italiane inapplicabili

29/04/2024

Piano Transizione 4.0: al via la compensazione. Ok ai nuovi modelli

29/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy