Remissione del debito del condannato. La valutazione del giudice di sorveglianza

Pubblicato il 20 giugno 2017

Per la Corte di cassazione, il giudice di sorveglianza a cui sia stata rivolta una richiesta di remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere del condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, è tenuto ad operare una valutazione complessiva e con criteri di ragionevolezza delle condizioni economiche del richiedente.

Quest’ultima valutazione – si legge nel testo della sentenza n. 30638 del 19 giugno 2017 - deve prendere in considerazione gli effetti dell’adempimento della pretesa erariale sulle condizioni di vita dell’interessato e sulle conseguenze relative alle finalità costituzionali della detenzione.

Da considerare, altresì, che la disponibilità di risorse economiche in grado di soddisfare il debito erariale non esclude, di per sé, lo stato di disagio economico del soggetto, qualora l’adempimento determinerebbe per il debitore gravi difficoltà nel far fronte ad elementari esigenze di vita.

Difatti, lo stato di indigenza ricorre nell’ipotesi in cui l’adempimento del debito, comportando un notevole squilibrio del bilancio domestico, determini una seria compromissione delle possibilità di recupero e di reinserimento sociale dell’interessato.

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