Rimessione del processo da valutare rigorosamente

Pubblicato il 04 settembre 2015

Con sentenza n. 35929 depositata il 3 settembre 2015, la Corte di Cassazione, prima sezione penale, ha respinto l'istanza di rimessione del processo proposta da alcuni soggetti, in riferimento al giudizio di rinvio – che li vedeva coinvolti - da celebrarsi dinnanzi alla Corte d'Assise di Appello.

Premettevano gli istanti che il processo a loro carico, sin dall'inizio, era stato celebrato in un clima di grande clamore mediatico e di straordinaria pressione, che sollecitava da più ambiti (opinionisti, mondo politico, sindacale ed ecclesiastico) una condanna esemplare.

La Cassazione, nel rigettare l'istanza, ha innanzitutto precisato che il carattere eccezionale della rimessione – in quanto istituto idoneo a derogare la competenza del giudice precostituito – postula un approccio esegetico assai rigoroso, che impone di considerare tassative e soggette ad un criterio di stretta interpretazione, le fattispecie legittimanti il trasferimento del processo.

Alla luce di ciò, per "grave situazione locale" determinante la rimessione, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale e riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, connotato da tale abnormità e consistenza da esser ritenuto idoneo ad incidere sulla serenità funzionale del giudice e destinato a costituire un concreto pericolo.

Ora nel caso di specie – ha proseguito la Corte Suprema – non è affatto provato che la massiccia campagna mediatica in ordine alla vicenda processuale de quo, abbia in alcun modo influito sul sereno ed imparziale svolgimento delle funzioni giudiziarie da parte dei giudici territoriali o che abbia condizionato il contenuto delle loro decisioni.

Tra l'altro, gli accadimenti richiamati dai richiedenti a sostegno della loro istanza, si riferiscono alle prese di posizione della stampa e di altri settori della cittadinanza in epoca antecedente la celebrazione del processo, e dunque ormai superate.  

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