Remissione in bonis, un giorno ancora

Pubblicato il 29 settembre 2015

Entro il 30 settembre (termine di presentazione della prima dichiarazione utile), versando con l’F24 la sanzione fissa di 258 euro (codice tributo 8114), si può rimediare ad una mancata scelta o al mancato invio di una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o accedere a determinati regimi opzionali. A permetterlo, nel rispetto dei requisiti di legge, lo strumento della remissione in bonis, istituito con l'articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012, per le dimenticanze relative agli adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.

L’importo della sanzione non si potrà compensare con eventuali crediti.

Gli interessati, soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare:

Ed anche gli enti associativi che hanno trascurato di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, nei tempi previsti (entro 60 giorni dalla costituzione per gli enti “nuovi”, entro il 31 marzo di ogni anno, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati), il modello Eas.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Dirigenti aziende alberghiere - Accordo di rinnovo del 22/12/2025

12/01/2026

Dirigenti aziende alberghiere. Rinnovo Ccnl

12/01/2026

Formazione continua: cambia il sistema dei Fondi Paritetici Interprofessionali

12/01/2026

Inail, tutela assicurativa per studenti e docenti

12/01/2026

Nuovo Arbitro assicurativo: regole e avvio dal 15 gennaio 2026

12/01/2026

Assicurazioni: determinata l'aliquota degli oneri di gestione 2026

12/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy