Remissione in bonis, un giorno ancora

Pubblicato il 29 settembre 2015

Entro il 30 settembre (termine di presentazione della prima dichiarazione utile), versando con l’F24 la sanzione fissa di 258 euro (codice tributo 8114), si può rimediare ad una mancata scelta o al mancato invio di una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o accedere a determinati regimi opzionali. A permetterlo, nel rispetto dei requisiti di legge, lo strumento della remissione in bonis, istituito con l'articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012, per le dimenticanze relative agli adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.

L’importo della sanzione non si potrà compensare con eventuali crediti.

Gli interessati, soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare:

Ed anche gli enti associativi che hanno trascurato di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, nei tempi previsti (entro 60 giorni dalla costituzione per gli enti “nuovi”, entro il 31 marzo di ogni anno, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati), il modello Eas.

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