Rendita catastale proposta, l’applicazione del prezzo valore rende superflua la rendita definitiva

Pubblicato il 05 marzo 2019

Nell’Ordinanza n. 3409 del 6 febbraio 2019, la Corte di Cassazione analizza la questione concernente le condizioni per l’applicazione del “prezzo valore” e della cosiddetta valutazione automatica ad un immobile dotato di rendita catastale “proposta”.

Secondo la Suprema Corte, in sede di stipula dell’atto di cessione immobiliare, la richiesta di applicazione del “prezzo valore”, con riferimento ad un immobile provvisto di rendita catastale “proposta”, rende superflua l’espressa indicazione di volersi avvalere dell’art. 12 comma 2-bis del DL 70/88.

Agevolazioni sulla base del valore catastale dell’immobile

Una contribuente acquistava una porzione di immobile chiedendo l’applicazione delle agevolazioni fiscali per la prima casa, oltre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sulla base del valore catastale dell’immobile, indipendentemente dal prezzo pattuito.

L’Amministrazione finanziaria aveva, però, notificato un avviso di rettifica e liquidazione, sostenendo che il bene, al momento dell’acquisto, era fornito solo della rendita catastale (cosiddetta “proposta”) e che la contribuente non aveva presentato domanda di valutazione automatica. Così l’Ufficio recuperava le maggiori imposte calcolate sulla base della rendita catastale corretta, irrogando le relative sanzioni.

Respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate da parte della Ctr Umbria, l’Amministrazione finanziaria ricorre in Cassazione.

Esaminate le motivazioni addotte, la Suprema Corte rigetta il ricorso sancendo quanto segue: nel caso in cui l’acquirente di un immobile, sfornito di rendita catastale definitiva e per il quale viene indicata la sola rendita proposta, richiede la determinazione dell’imposta di registro in base al prezzo-valore, non è necessaria la formale istanza di valutazione automatica, in quanto è già implicita nella domanda di applicazione della disciplina del prezzo-valore.

Pertanto, la persona fisica che acquista un’abitazione dotata di rendita catastale solamente proposta, per ottenere che la base imponibile dell’imposta di registro sia determinata in base al valore catastale (cosiddetto principio del “prezzo-valore”, articolo 1 comma 497, legge 266/2005), deve semplicemente formulare una istanza di applicazione del meccanismo del prezzo-valore nel contratto di compravendita: la stessa, infatti, deve intendersi “quale richiesta di attribuzione della rendita catastale (che diverrà) definitiva”.

Tuttavia se, a seguito di verifica, risulta una rendita effettiva maggiore rispetto a quella proposta, l’Ufficio potrà recuperare la maggiore imposta dovuta con gli interessi, senza irrogare sanzioni.

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