Rendita vitalizia, prescrizione: nuove istruzioni dopo le Sezioni Unite

Pubblicato il 13 novembre 2025

A distanza di qualche mese dalle istruzioni fornite in merito alle novità del Collegato lavoro, l’INPS, con la circolare n. 141 del 12 novembre 2025, torna, sul regime della costituzione della rendita vitalizia prevista dall’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, recependo i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025.

La circolare sostituisce integralmente le istruzioni precedentemente fornite con la circolare n. 48 del 24 febbraio 2025, alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale in tema di prescrizione del diritto a richiedere la costituzione della rendita vitalizia.

L’intervento dell’Istituto si inserisce nel quadro modificato dall’articolo 30 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, noto come Collegato lavoro, che ha introdotto il settimo comma dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962, ampliando la tutela del lavoratore in caso di omissioni contributive irreversibili.

Rendita vitalizia: evoluzione normativa

La circolare INPS n. 141/2025 chiarisce che, a seguito delle modifiche introdotte nel 2024 e dei successivi interventi giurisprudenziali, l’articolo 13 della legge n. 1338/1962 prevede tre distinte modalità di costituzione della rendita vitalizia:

  1. costituzione da parte del datore di lavoro (comma 1), soggetta a prescrizione decennale;
  2. costituzione da parte del lavoratore in via sostitutiva (comma 5), anch’essa soggetta a prescrizione decennale;
  3. costituzione a carico del lavoratore con onere integrale (comma 7), con diritto imprescrittibile.

Rendita vitalizia e prescrizione: principi delle Sezioni Unite

L’INPS ricorda i principi di diritto formulati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 22802/2025), che ridisegnano l’intero assetto prescrizionale.

Più nel dettaglio, le Sezioni Unite hanno statuito che:

L'INPS chiarisce che il sistema prescrizionale dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962 opera in modo sequenziale, in tre passaggi successivi.

Il primo passaggio coincide con la maturazione della prescrizione dei contributi omessi, dalla quale decorre il termine di dieci anni entro cui il datore di lavoro può chiedere la costituzione della rendita vitalizia.

Una volta prescritto tale diritto, si apre un secondo termine decennale entro il quale il lavoratore può esercitare la facoltà sostitutiva prevista dal quinto comma.

Esaurito anche questo secondo periodo, prende avvio l’ultima fase, nella quale il lavoratore può richiedere la costituzione della rendita vitalizia a proprio carico ai sensi del settimo comma, facoltà che non è soggetta a prescrizione.

Imprescrittibilità del diritto del lavoratore con onere integrale

Secondo quanto specificato dalla circolare INPS n. 141/2025, il diritto riconosciuto al lavoratore dal settimo comma dell’articolo 13 ha carattere proprio ed esclusivo, non sostitutivo. Esso sorge quando:

Solo dopo il completamento di questa sequenza il lavoratore può costituire la rendita con onere integrale, senza alcun limite prescrizionale. 

L'INPS sottolinea che tale diritto è stato introdotto per garantire un’ulteriore forma di tutela nei casi in cui né il datore né il lavoratore (in via sostitutiva) possano più attivare gli altri strumenti.

Adempimenti amministrativi e verifiche preliminari

Con riferimento alla fase istruttoria, le Strutture territoriali INPS, nell’esaminare le domande di costituzione della rendita vitalizia, sono tenute a verificare la data di prescrizione dei contributi omessi, prendendo in considerazione le eventuali sospensioni e interruzioni del termine prescrizionale nonché le modifiche normative nel tempo (es.: L. 335/1995; sospensioni per calamità naturali; sospensioni COVID-19).

Diverse fattispecie di costituzione della rendita

Con la circolare n. 141/2025, l'INPS distingue le tre principali fattispecie operative:

Istanza del datore di lavoro (comma 1)

Istanza del lavoratore o dai suoi superstiti in via sostitutiva (comma 5)

La circolare precisa che occorre distinguere due situazioni:

  1. Diritto datoriale non ancora prescritto
  1. Diritto datoriale prescritto ma non sono decorsi dieci anni dalla prescrizione

Anche in questo caso la prescrizione può essere solo parziale.

Istanza del lavoratore ai sensi del comma 7

L’INPS chiarisce che le domande pendenti alla data di entrata in vigore della L. 203/2024 devono essere ricondotte d’ufficio al comma 7 con onere calcolato alla data di entrata in vigore della legge.

Profili istruttori e documentazione necessaria

Con riferimento all’obbligo del lavoratore di fornire prova dell’impossibilità di ottenere la costituzione della rendita dal datore di lavoro quando agisce ai sensi del quinto comma, l’INPS, fa presente che le istanze devono essere corredate da un confronto preventivo con il datore di lavoro e cioè dalla documentazione contenente l’intimazione circostanziata e motivata, rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, di costituire la rendita vitalizia e la manifestazione dell’intenzione del lavoratore di provvedervi in via sostituiva, salvo il risarcimento del danno.

In tal caso si richiede:

Se invece il lavoratore esercita il diritto previsto dal quinto comma dopo che il diritto del datore di lavoro si è già prescritto, la circolare precisa che l’impossibilità del datore di lavoro è automaticamente riconosciuta in forza della prescrizione stessa. In questa circostanza non è necessario alcun confronto preventivo con il datore di lavoro.

Allo stesso modo, quando risulta prescritto anche il diritto del lavoratore previsto dal quinto comma e l’istanza deve essere valutata ai sensi del settimo comma, non è richiesta alcuna prova dell’impossibilità datoriale. In tale fase, infatti, la prescrizione esaurisce ogni profilo di verifica e il diritto può essere esercitato direttamente.

Applicazione alla Gestione pubblica

La circolare n. 141/2025 richiama le numerose circolari già emanate per la Gestione pubblica e ribadisce che il termine prescrizionale decennale decorre dalla data di prescrizione dei contributi, determinata secondo la disciplina speciale.

Domande e ricorsi pendenti

Le nuove istruzioni si applicano alle domande e ai ricorsi presentati dal 12 novembre 2025, data di pubblicazione della circolare nonché alle domande e ai ricorsi già pendenti, non ancora definiti.

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