Requisiti Start up a vocazione sociale

Pubblicato il 27 maggio 2016

La Start up a vocazione sociale, rientrante tra le tipologie della start-up innovativa (art. 25, comma 4, del D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012), si caratterizza per l’oggetto sociale della società, che deve riguardare servizi di utilità sociale (articolo 2 del d.lgs. 115/2006), e l'obbligo di redigere, oltre quanto richiesto a tutte le Start up innovative, anche il documento di descrizione di impatto sociale, da depositare annualmente, pena la perdita dei requisiti di Start up a vocazione sociale.

Pertanto, lo status di Start up a vocazione sociale va rivisto annualmente secondo il documento depositato presso il registro delle imprese.

Ne consegue, specifica il parere prot. n. 141336 del 20 maggio 2016, del ministero dello Sviluppo Economico, che se alla fine del primo anno la società non trasmette un nuovo documento di descrizione di impatto sociale, deve considerarsi mancante dello status particolare di Start up a vocazione sociale, potendo però rimanere Start up innovativa ordinaria.

Però, con l'invio di un nuovo documento di descrizione di impatto sociale anche oltre i termini, è possibile rientrare nello status di Start up a vocazione sociale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassa Forense, ecco i bandi 2026: requisiti, scadenze e novità

30/04/2026

Validità dei seminari per aggiornamento RSPP: chiarimenti dal Ministero

30/04/2026

Decreto Lavoro 2026: isopensione con anticipo a 7 anni fino al 2029

30/04/2026

CCNL Vetro industria. Tabelle retributive rinnovo 2026-2028

30/04/2026

Precompilata 2026, dichiarazione online con dati CU aggiornati

30/04/2026

Superbonus, chiarimenti sulla detraibilità delle spese del general contractor

30/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy