Residenza all'estero, per il Fisco non basta se si stipulano rogiti e atti in Italia

Pubblicato il 25 maggio 2013 La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12861 depositata il 24 maggio 2013, accoglie il ricorso presentato dell'Agenzia delle entrate per un avviso di accertamento con il quale l'amministrazione recuperava a tassazione i compensi professionali conseguiti e tassati all'estero dal contribuente, contestandogli la residenza nel Principato di Monaco come trasferimento fittizio.

I giudici specificano che, per individuare l'effettiva residenza, non è sufficiente tener conto delle ricevute di pagamento della fornitura elettrica o del gas e della certificazione di residenza anagrafica del contribuente nello Stato estero, ma devono essere presi in considerazione anche atti pubblici e rogiti stipulati in Italia, dai quali – nel caso di specie - i giudici di merito avrebbero potuto trarre elementi utili a definire il centro degli affari del contribuente e quindi la relativa tassazione da applicare.
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