Reso disponibile il modello di comunicazione delle operazioni con paesi black list

Pubblicato il 05 giugno 2010

L’agenzia delle Entrate, con provvedimento datato 28 maggio 2010, ha reso disponibile unitamente alle relative istruzioni, il modello di comunicazione delle operazioni effettuate da soggetti passivi d’imposta sul valore aggiunto nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata.

In tal modo, si completa il quadro delle informazioni utili per consentire di adempiere correttamente alle nuove modalità di comunicazione mensile/trimestrale in materia di Iva in vigore dal prossimo 1 luglio 2010.

Il modello si deve presentare all’Amministrazione finanziaria entro l’ultimo giorno utile del mese successivo al periodo di riferimento della comunicazione, in via telematica.

Per stabilire la cadenza del modello si deve far riferimento all’ammontare delle operazioni svolte nei quattro trimestri che compongono l’anno solare. Le categorie di operazioni si suddividono in quattro tipologie: cessioni di beni; acquisto di beni; cessione di servizi; acquisto di servizi. Se l’importo di una di queste categorie supera la soglia dei 50mila euro, in uno dei quattro trimestri, la cadenza diventa obbligatoriamente mensile per tutte le operazioni. Nel caso contrario, la cadenza rimane trimestrale.

Il modello si compone di un frontespizio per i dati anagrafici e di un quadro A, che si suddivide in tre sezioni, in cui dovranno essere riportati i dati identificativi, i dati delle operazioni attive e i dati delle operazioni passive. Si dovrà compilare un distinto quadro A per ciascun cliente/fornitore nei confronti del quale sono state effettuate operazioni oggetto di comunicazione.

In base a quanto si legge nel provvedimento agenziale, sono obbligati alla comunicazione telematica i soggetti passivi Iva (società, imprenditori individuali e lavoratori autonomi) che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici domiciliati o residenti in paesi black list. Secondo il dettato della norma sarebbero escluse le operazioni compiute nei confronti di soggetti privati, anche aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata, in quanto non rientranti nella categoria degli “operatori economici”.

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