Responsabile l’avvocato che non informa il cliente circa l’abbandono della causa

Pubblicato il 03 aprile 2015 Con sentenza n. 6782 depositata il 2 aprile 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha respinto il ricorso presentato da due avvocati, avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello li aveva condannati al risarcimento nei confronti delle parti da essi stessi difese in una controversia relativa ad un sinistro stradale.

Gli avvocati ricorrenti, in particolare, quali difensori degli eredi di un soggetto deceduto nel predetto sinistro, avevano inizialmente incardinato un giudizio nei confronti sia del conducente – proprietario del veicolo danneggiante, che della compagnia assicurativa del mezzo.

In un secondo momento, avevano tuttavia abbandonato e quindi disposto la cancellazione del giudizio nei confronti del soggetto danneggiante – tacendo detta circostanza agli attori difesi – così facendo maturare la prescrizione del diritto, come puntualmente eccepito dalla compagnia assicurativa.

La Cassazione in proposito – confermando quanto già argomentato in secondo grado – ha dichiarato la responsabilità professionale dei ricorrenti, i quali, nel caso di specie, avrebbero dovuto informare le parti difese in ordine alla loro determinazione di abbandonare il giudizio in questione.

Né vale ad escludere detta responsabilità la circostanza – dedotta dai ricorrenti – che la pretesa attorea era già stata interamente soddisfatta dalla compagnia assicurativa, né il dubbio esito del giudizio nei confronti del danneggiante, stante la sua presumibile insolvibilità.

Ha infatti precisato la Cassazione, sul punto, come la responsabilità professionale dell’avvocato, discenda direttamente (ai sensi degli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c.) dalla violazione dei suoi doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, a cui è tenuto a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, ostative al raggiungimento del risultato, eventualmente sconsigliandolo dall’intraprendere o dal proseguire azioni dall’esito probabilmente sfavorevole.
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