Responsabilità del condominio per le infiltrazioni sui beni di proprietà esclusiva

Pubblicato il 29 ottobre 2012 Nei casi in cui il fenomeno dannoso lamentato dal singolo condomino sui beni di proprietà esclusiva sia originato da difettosa realizzazione delle parti comuni dell'edificio, “nei confronti di questi è responsabile, in via autonoma ex articolo 2051 Codice civile, il Condominio, che è tenuto, quale custode, ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria”.

E’ quanto ricordato dai giudici di Cassazione nel testo della decisione n. 17268 del 10 ottobre 2012 con riferimento ad una vicenda in cui due coniugi avevano evocato in giudizio il condominio al fine di ottenerne la condanna all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione degli inconvenienti derivati da copiose infiltrazioni d'acqua nella loro cantina, oltre al ristoro dei danni subiti.

La responsabilità del condominio, in ogni caso, non esclude che quest’ultimo possa, a sua volta, agire ex articolo 1669 Codice civile nei confronti della società costruttrice.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy